Sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese nel processo amministrativo (TAR Puglia n. 1192 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinata dal conseguimento in via amministrativa del bene della vita richiesto, impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto della condizione dell’azione. La declaratoria consegue al principio dispositivo, che vincola il giudice alla prospettazione della parte. Il venir meno dell’interesse rende superfluo l’esame del merito dei motivi, anche quando il ricorso sia integrato da motivi aggiunti. La compensazione delle spese trova giustificazione nel complessivo andamento procedimentale e processuale della vicenda.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato la deliberazione con cui l’Azienda Sanitaria Locale aveva avviato la procedura di stabilizzazione del personale precario del ruolo amministrativo, unitamente agli atti regionali presupposti e alle note di ricognizione interna. Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti aveva chiesto l’annullamento di tali atti e l’accertamento del proprio diritto a che fosse data priorità allo scorrimento della graduatoria concorsuale regionale rispetto alle altre forme di reclutamento, con conseguente condanna dell’Amministrazione e declaratoria di nullità dei contratti stipulati con i controinteressati.
Nelle more del giudizio la ricorrente è stata assunta presso un’altra Azienda sanitaria, proprio per effetto dello scorrimento della graduatoria regionale. Ha quindi depositato istanza di declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la ricorrente, nel corso del giudizio, ha conseguito in via amministrativa il risultato sostanziale perseguito con l’azione: l’assunzione nella dotazione organica di un’ASL con la qualifica ambita, per effetto dello scorrimento della graduatoria regionale.
Su questa premessa il Tribunale ha ritenuto che la parte non avesse più interesse alla decisione del ricorso, essendo venuta meno la utilità concreta che l’eventuale annullamento degli atti impugnati avrebbe potuto assicurare.
Il giudice amministrativo ha dato atto che la declaratoria di improcedibilità va resa in conformità al principio dispositivo, che attribuisce alla parte la disponibilità dell’azione e impone al Collegio di allinearsi alla prospettazione della ricorrente.
Quanto alle spese, il Tribunale ha ritenuto che il complessivo andamento procedimentale e processuale della vicenda giustificasse la compensazione tra le parti, escludendo la soccombenza di alcuna di esse.
La decisione si colloca nel solco della costante giurisprudenza amministrativa sulla carenza sopravvenuta di interesse, che costituisce autonoma ragione di improcedibilità e preclude l’esame del merito, anche in presenza di motivi aggiunti ritualmente proposti.
Nota della Redazione
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