Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per la carta docente (TAR Lombardia n. 3654 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l’Amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente, come accertato da quest’ultimo e non contestato dalla parte resistente. L’adempimento sopravvenuto alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, che devono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale. Le spese liquidate sono distratte in favore del difensore della parte vittoriosa che si sia dichiarato antistatario, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Monza, pubblicata il 24.06.2024, con la quale il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del ricorrente la carta docente per l’anno scolastico 2022/2023, per l’importo di euro 500,00.
A fronte del permanere dell’inadempimento, il beneficiario della pronuncia ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo che l’Amministrazione fosse costretta a darvi esecuzione. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha tuttavia dichiarato che la sentenza era stata nel frattempo ottemperata, senza che l’Amministrazione resistente sollevasse contestazioni sul punto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione del ricorrente circa l’avvenuta ottemperanza, unitamente alla mancanza di eccezioni da parte dell’Amministrazione resistente, integra i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. L’accertamento della sopravvenuta soddisfazione della pretesa rende, infatti, privo di oggetto il giudizio, non essendovi più alcuna utilità da garantire al ricorrente attraverso lo strumento dell’ottemperanza.
Quanto al regime delle spese, il Collegio ha valorizzato la circostanza che l’adempimento dell’Amministrazione sia intervenuto solo dopo la presentazione del ricorso. Tale elemento ha condotto a porre le spese di lite a carico della parte resistente, in applicazione del principio per cui la soccombenza va valutata con riferimento al momento della proposizione della domanda e non a quello della decisione.
Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente, che si erano dichiarati antistatari. La distrazione comporta che il pagamento delle spese debba essere effettuato direttamente ai professionisti, e non alla parte rappresentata, secondo il meccanismo previsto dal codice di procedura civile.
La decisione conferma l’orientamento consolidato secondo cui, nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento tardivo non esime l’Amministrazione dalla refusione delle spese processuali, quando la sua inerzia abbia reso necessario il ricorso al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato.
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Nota della Redazione
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