Emersione lavoro irregolare: prova della presenza anteriore all’8 marzo 2020 (Cons. Stato n. 4968 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La procedura speciale di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 esige, ai fini dell’ammissione, la prova che il cittadino straniero sia stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero abbia soggiornato in Italia anteriormente a tale data in forza di dichiarazione di presenza o di attestazioni di data certa provenienti da organismi pubblici. La documentazione risalente nel tempo non è idonea se non è supportata da altra documentazione che dimostri la presenza sul territorio nazionale in una data più ravvicinata. Le certificazioni mediche assolvono la funzione probatoria solo se provenienti da strutture pubbliche, non da un medico privato di fiducia. I documenti nuovi prodotti per la prima volta in appello sono inammissibili ove non sia dimostrata l’incolpevole impossibilità di produrli in primo grado.

Il Fatto

Un cittadino straniero ha proposto, tramite lo Sportello Unico della Prefettura, un’istanza di emersione del rapporto di lavoro domestico in favore di un connazionale. Il Prefetto ha rigettato l’istanza perché, in sede di convocazione, le parti non avevano presentato la ricevuta F24 del contributo forfettario né l’attestazione della presenza sul territorio emessa prima dell’8 marzo 2020 da organismi pubblici.

Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha confermato il diniego, ritenendo insufficiente la sola fotocopia di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato nel 2014 e scaduto nello stesso anno, non colmando l’ampio intervallo temporale fino alla data limite. Lo straniero ha proposto appello, deducendo l’assenza di un dies a quo nella normativa primaria e producendo nuovi documenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, che subordina l’emersione alla prova della presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020 mediante rilievi fotodattiloscopici, dichiarazione di presenza o attestazioni di data certa da organismi pubblici. La circolare ministeriale n. 4623 del 17 novembre 2020 ha precisato che i documenti risalenti nel tempo devono essere supportati da altra documentazione attestante la presenza in una data più ravvicinata e che non sono ammesse dichiarazioni testimoniali.

Secondo il Consiglio di Stato, tale esegesi è coerente con la ratio legis, rivolta a chi fosse presente in Italia senza soluzione di continuità nel periodo immediatamente antecedente al lockdown disposto con d.P.C.M. del 9 marzo 2020. Pur non essendo univocamente individuato il dies a quo, gli elementi addotti non soddisfano l’onere probatorio.

In via preliminare, il Collegio rileva d’ufficio l’inammissibilità delle prove documentali prodotte tardivamente solo in appello, non avendo l’appellante dimostrato l’impossibilità incolpevole di produrle in primo grado, ai sensi dell’art. 104 c.p.a..

Nel merito, la prescrizione medico-dentistica non assolve l’onere: la circolare del 30 maggio 2020 esige certificazioni provenienti da strutture pubbliche, dotate di natura fidefaciente quanto alla data di rilascio, mentre quella in carta libera del dentista di fiducia non può sopperire. Quanto al permesso di soggiorno del 2014, esso costituisce prova documentale eccessivamente risalente, da supportare con altra documentazione più ravvicinata, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 4371 del 2024.

Resta dunque indimostrato il requisito della previa presenza sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese di lite per le peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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