Elusione del giudicato sul permesso in sanatoria e accessibilità del garage (TAR Sicilia n. 484 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il nuovo esercizio del potere amministrativo successivo all’annullamento giurisdizionale è vincolato all’effetto conformativo della sentenza, sicché il provvedimento che riproduca il medesimo vizio già censurato integra violazione ed elusione del giudicato. Nel permesso di costruire in sanatoria relativo a un garage, l’Amministrazione deve acquisire in sede istruttoria i dati sulla percorribilità della strada di accesso con riguardo a tutti i veicoli di cui all’art. 47, comma 1, cod. strada, non esaurendo i veicoli a motore l’intera gamma delle categorie ivi previste. Il diniego che si limiti a richiamare la sola inaccessibilità carrabile, senza specificare cosa impedisca al manufatto di costituire ricovero per i veicoli diversi dagli autoveicoli, è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
I proprietari di un fabbricato su un’isola minore presentano nel 2010 istanza di autorizzazione edilizia per la costruzione di un garage, di un locale tecnico e di opere di sistemazione del fondo. Il Comune non contesta l’avvio dei lavori e, all’esito di un sopralluogo, riconosce la conformità delle opere agli elaborati, eccezion fatta per modeste variazioni. A seguito di un esposto, i ricorrenti sono tratti a giudizio penale, conclusosi con l’applicazione della sanzione accessoria della demolizione delle opere prive di permesso di costruire.
Per regolarizzare le opere, presentano richiesta di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 14 legge reg. n. 16/2016. Il diniego comunale viene annullato con sentenza del TAR, che censura il difetto di istruttoria sulla accessibilità carrabile e sulla connessione del locale tecnico, nonché l’apoditticità della motivazione sulla doppia conformità. Accertata l’inerzia del Comune, il TAR ordina l’ottemperanza e nomina un commissario ad acta. Il nuovo diniego, adottato nel 2025, ripropone il medesimo motivo ostativo. I ricorrenti lo impugnano deducendo, tra l’altro, la violazione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente il Collegio rileva che la costituzione dell’Assessorato Regionale e della Soprintendenza è frutto di un equivoco, riconosciuto dalla stessa Difesa Erariale, ed è rilevabile ex actis. Nel presente giudizio, avente oggetto diverso, non è stato impugnato il parere presupposto della Soprintendenza, sicché l’eccezione di difetto di legittimazione processuale passiva è fondata.
Nel merito, il Collegio limita l’esame alla censura di violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza. Muovendosi nel rispetto dell’effetto conformativo, il Comune avrebbe dovuto acquisire tutti i dati sulla carrabilità della via con riguardo ai veicoli di cui all’art. 47, comma 1, cod. strada e specificare in motivazione cosa impedisse al garage di costituire ricovero per tali veicoli. Nulla di ciò è avvenuto.
La motivazione del provvedimento impugnato si fonda sulla sola carrabilità della via e aggiunge la rilevata assenza di spazi di manovra. Ma, per un tratto viario con punto minimo di ampiezza ridotta e con scalini di diversa lunghezza, non può configurarsi alcuna assenza di spazi di manovra per i veicoli diversi dagli autoveicoli. L’attività istruttoria si è risolta nel mero richiamo alle risultanze di un sopralluogo, senza approfondimento della questione centrale.
Si è dunque riproposta la medesima situazione già censurata: la tematica della pertinenzialità del garage, che il provvedimento non affronta, resta estranea al nuovo diniego. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con condanna del Comune alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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