Ottemperanza per la Carta del docente: il giudicato del giudice ordinario si esegue davanti al giudice amministrativo (TAR Sardegna n. 226 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente di ruolo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e condanna il Ministero all’attribuzione del relativo beneficio economico, passata in giudicato, è titolo per agire in ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il TAR accoglie il ricorso, assegna all’Amministrazione un termine per ottemperare e nomina sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, del beneficio finanziario della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo complessivo di € 1.500,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato. Non essendo seguito alcun adempimento e decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata e che, come da attestazione di cancelleria, era passata in giudicato. Ha quindi rilevato il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, decorso il quale il creditore può procedere ad esecuzione forzata.
Il Collegio ha accolto la domanda, disponendo che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di persistente inadempimento, ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero, con facoltà di delega, assegnando allo stesso il termine di 90 giorni per l’esecuzione, decorrente dalla richiesta di intervento della parte.
Quanto alle modalità di esecuzione, il commissario è stato autorizzato a ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Ha infine statuito che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non sia dovuto alcun compenso. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in € 600,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.