Ricorso cumulativo inammissibile per censure disomogenee su lotti di gara (TAR Liguria n. 1338 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di appalti suddivisi in più lotti, l’art. 120, comma 13, cod. proc. amm. consente il ricorso cumulativo solo se sono dedotti identici motivi avverso lo stesso atto. Se le censure attengono alle valutazioni delle offerte riferibili a lotti distinti, esse non investono un segmento procedimentale comune e il ricorso cumulativo è inammissibile. La sanzione colpisce l’intero ricorso quando tutte le doglianze sono rivolte avverso i giudizi commissariali espressi su offerte differenziate per lotti.

Il Fatto

La ricorrente, seconda in graduatoria, ha impugnato gli atti della procedura rieditata per la fornitura in noleggio di sistemi antidecubito, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione di tre lotti e la reintegrazione in forma specifica, in subordine il risarcimento per equivalente. La riedizione seguiva a una precedente pronuncia di annullamento del TAR, confermata in appello.

La ricorrente ha articolato nove motivi, contestando la limitazione del riesame alle sole due offerte rimaste, l’attribuzione dei punteggi tecnici senza visione diretta dei presidi, l’uso della formula economica per due offerte e vari giudizi comparativi. L’amministrazione e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso cumulativo e, nel merito, l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di inammissibilità per violazione delle regole sul ricorso cumulativo. Richiamando l’art. 120, comma 13, cod. proc. amm. e un consolidato orientamento, il TAR distingue tra censure che investono segmenti procedimentali comuni a tutti i lotti e censure che attengono alle valutazioni delle offerte riferibili a lotti distinti.

Nel primo caso il ricorso è ammissibile per i motivi comuni; nel secondo è necessario un ricorso autonomo per ciascun lotto, perché il provvedimento è unitario solo cartolarmente, ma ha contenuto plurimo. Poiché nella specie tutte le doglianze sono rivolte avverso i giudizi commissariali sulle offerte tecniche ed economiche di lotti diversi, il ricorso è dichiarato inammissibile nella sua interezza.

Non rileva che nella precedente decisione il TAR avesse esaminato censure relative a più lotti: ciò era dipeso da una situazione eccezionale, legata all’impugnazione con motivi aggiunti degli atti rieditati in autotutela. Nel nuovo giudizio la ricorrente ha contestato sin dall’inizio le attività del rinnovato organo tecnico, deducendo censure disomogenee per i vari lotti.

Per completezza, il Collegio esamina comunque le doglianze comuni e le ritiene infondate. Sulla limitazione del riesame alle due offerte residue, richiama il principio di invarianza ex art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50/2016, oggi nell’art. 108, comma 12, d.lgs. n. 36/2023, precisando che esso opera solo dopo l’aggiudicazione: fino a quel momento le offerte ritirate non vanno considerate.

Quanto ai punteggi tecnici, il TAR conferma la loro congruità, rilevando che il sindacato sulla discrezionalità tecnica è ammissibile solo entro limiti rigorosi. Da ultimo, sulla dedotta compromissione della segretezza dell’offerta economica, richiama la conferma in appello della legittimità del rifacimento delle operazioni a buste aperte. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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