Natura precaria del manufatto e uso effettivo: irrilevante il distacco dal suolo (Cons. Stato n. 10222 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il carattere precario di un manufatto non si desume dal tipo di materiale impiegato né dalla tecnica costruttiva, e neppure dall’essere la struttura sollevata da terra o astrattamente amovibile. Rileva esclusivamente l’uso effettivo cui l’opera è destinata: se questa soddisfa esigenze stabili e permanenti e non viene mai rimossa, la natura precaria va esclusa. Accertata l’abusività dell’intervento non precario, nessun ulteriore onere motivatorio grava sull’amministrazione in ordine al pregiudizio arrecato all’area vincolata. L’ordinanza di demolizione è quindi legittima anche quando l’opera sia priva di collegamento strutturale al suolo.
Il Fatto
Con ordinanza n. 225/2020 del 26 agosto 2020 il Comune di Moncalieri ha ingiunto alla proprietaria di un terreno la demolizione, con rimessione in pristino, di alcuni manufatti realizzati in assenza di idoneo titolo edilizio. L’amministrazione ha rilevato che le opere insistevano su un lotto originariamente agricolo, alterandone l’uso per l’aumento del carico antropico, con produzione di rifiuti e peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie e paesaggistiche.
L’interessata ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Piemonte, che ha respinto il ricorso, escludendo la natura precaria dei prefabbricati in ragione delle loro caratteristiche morfologiche e della destinazione abitativa. La proprietaria ha proposto appello, deducendo il carattere provvisorio dei manufatti, l’assenza di collegamento strutturale al terreno e il marginale impatto sul contesto vincolato.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge il gravame. Il motivo, osserva il Collegio, non supera le argomentazioni della sentenza impugnata: i prefabbricati non hanno destinazione transitoria, e quello adibito ad abitazione risulta rifinito, completo di cucina, terrazzo, sanitari e allacciamento idrico. Le caratteristiche costruttive e la documentazione fotografica confermano un’edificazione stabile, non smentita dall’appellante.
Assume rilievo decisivo il dato dimensionale e regolamentare: le NTA del piano, all’art. 28.11, consentono a chi non abbia la qualifica di imprenditore agricolo costruzioni per deposito attrezzi di dimensione massima di 12 mq, mentre l’edificazione principale presenta una superficie di circa 100 mq. Il complesso delle opere, unitariamente inteso, è dunque funzionale a un uso non precario e temporaneo, a prescindere dal fatto che il fabbricato sia sollevato da terra.
La Corte richiama la pacifica giurisprudenza in materia, tra cui Consiglio di Stato sez. II, 2 ottobre 2024, n. 7942, secondo cui il carattere precario va valutato con riguardo all’uso cui il manufatto è destinato, restando irrilevante l’astratta amovibilità della struttura quando, in concreto, essa non venga mai rimossa. Nello stesso senso sono citate Cons. Stato, sez. VI, 28 aprile 2023 n. 4, Cons. Stato, Sez. VII, 07/03/2023, n. 2368 e Consiglio di Stato sez. VI, 11/01/2018, n. 150.
Quanto alla doglianza sulla mancata considerazione delle osservazioni dei privati, il Collegio la ritiene manifestamente infondata: il primo giudice ha compiuto un’accurata ricostruzione delle caratteristiche dell’immobile, rispetto alla quale le critiche dell’appellante sono generiche e prive di supporto probatorio. Infondata è anche la censura sul difetto di motivazione in ordine all’incompatibilità con il vincolo: una volta acclarata l’abusività dell’opera non precaria, nessun ulteriore onere motivatorio incombeva sull’amministrazione.
Le eccezioni preliminari del Comune — inammissibilità del ricorso di primo grado e del gravame per genericità — sono assorbite dall’infondatezza nel merito. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese liquidate in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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