Emersione lavoro irregolare: rileva il reddito cumulato sopravvenuto (Cons. Stato n. 5253 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie sui diritti fondamentali della persona, e in particolare in materia di emersione dal lavoro irregolare, il giudice amministrativo non esercita un controllo statico ancorato al solo provvedimento impugnato. Egli deve svolgere una valutazione dinamica della situazione giuridica sostanziale, prendendo in esame le sopravvenienze favorevoli maturate tra l’istanza, il suo esame e il giudizio. La funzione del giudizio non può, infatti, limitarsi all’annullamento dell’atto, dovendo evitare il pregiudizio al bene della vita di natura personale. Restano fermi il potere discrezionale dell’amministrazione e il divieto di sindacato di merito. Ne consegue l’illegittimità del diniego fondato su un quadro istruttorio incompleto e l’annullamento ai fini del riesame.

Il Fatto

L’U.T.G. di Ancona ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, ex art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, presentata da un datore di lavoro in favore di un collaboratore familiare. L’amministrazione ha ritenuto non dimostrato il requisito reddituale per il 2019, sul presupposto della convivenza con il fratello, attestata dal certificato di stato di famiglia.

Il TAR Marche, con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso. Ha escluso la rilevanza del cumulo dei redditi dei fratelli, allegato solo in sede giurisdizionale e non sottoposto all’amministrazione, escludendo l’applicabilità analogica dell’orientamento sulle sopravvenienze favorevoli in tema di permessi di soggiorno. I ricorrenti hanno proposto appello, deducendo che il cumulo era già documentato nella fase procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rovescia l’impostazione del primo giudice. Il punto di partenza è la congruità economica del datore di lavoro, acquisita mediante il cumulo dei redditi dei fratelli, che il TAR aveva qualificato come allegazione tardiva da sottoporre all’amministrazione e non al giudice.

Per il Consiglio di Stato si tratta invece di una sopravvenienza rilevante ai fini del decidere. La Sezione richiama la propria giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, n. 4722/2023): quando oggetto del giudizio sono i diritti fondamentali della persona, in bilanciamento con la sicurezza e la sostenibilità dei flussi migratori, la valutazione non può essere statica. Deve essere dinamica, pur nel rispetto del potere discrezionale dell’amministrazione e del divieto di sindacato esteso al merito, per evitare un pregiudizio alla situazione giuridica sostanziale.

Il principio vale in particolare quando il bene della vita ha natura personale: oggetto della valutazione giudiziale non è il solo provvedimento, ma la situazione giuridica soggettiva sottostante alla vicenda procedimentale. La Corte richiama altresì la sentenza n. 5498/2023 della Sezione, secondo cui il giudizio sull’atto impugnato impone di valutare gli elementi concretizzatisi nelle more tra istanza, esame e giudizio, specie quando essi incidono sulla posizione dell’appellante e la loro mancata considerazione può comprometterla irrimediabilmente.

L’amministrazione è pertanto tenuta a considerare le circostanze sopravvenute che, pur non conosciute al momento dell’atto, hanno modificato la situazione giuridica dell’appellante. Queste possono condurre a una nuova valutazione e a un differente esito procedimentale. L’appello è quindi accolto, con riforma della sentenza e accoglimento del ricorso di primo grado, ai fini dell’annullamento del rigetto impugnato e del riesame dell’istanza. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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