Ottemperanza al decreto ex legge Pinto su termini e commissario ad acta (TAR Puglia n. 171 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da valore ed efficacia di cosa giudicata; notificato e non opposto, costituisce titolo idoneo al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e quello di sei mesi dall’invio della dichiarazione prevista dall’art. 5 sexies, comma 7, legge n. 89/2001, sussiste l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, con condanna al pagamento delle somme dovute e degli interessi legali dalla domanda al soddisfo. La dichiarazione ex art. 5 sexies è validamente prodotta mediante deposito del documento digitale in formato .eml munito di attestazione di consegna. In caso di perdurante inerzia va nominato commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione, senza riconoscimento di compenso specifico in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Un gruppo di ricorrenti aveva ottenuto dalla Corte d’appello di Lecce un decreto di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme liquidate ai sensi della legge n. 89/2001, per la durata irragionevole del processo. Il decreto era stato ritualmente notificato all’amministrazione, che non vi aveva dato esecuzione.

I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso al TAR Puglia chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto. Il Ministero si è costituito in giudizio, contestando in particolare la regolarità della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 5 sexies legge n. 89/2001.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto della Corte d’appello ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata, è stato notificato al Ministero e non è stato opposto: esso costituisce dunque titolo azionabile in ottemperanza.

Il giudice ha poi accertato il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre rilevato che i ricorrenti hanno inviato la dichiarazione prescritta dall’art. 5 sexies legge n. 89/2001, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta.

Le eccezioni della difesa erariale sono state respinte: la comunicazione pec contenente la dichiarazione, con attestazione di consegna, è stata regolarmente prodotta mediante deposito del documento digitale in formato .eml. È risultato così integrato anche il presupposto del decorso del termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza esecuzione del pagamento.

Nel merito il TAR ha sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, fissando il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per il caso di infruttuoso decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Ha escluso un compenso specifico in base al principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, richiamando l’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. Segue la condanna alle spese, liquidate in favore del difensore antistatario, con rimborso delle spese vive sostenute per la proposizione del giudizio, in linea con Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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