Emersione: irrilevanti i redditi d’impresa per la capacità economica del datore (TAR Campania n. 2011 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, il requisito della capacità economica del datore di lavoro va commisurato al «reddito imponibile del datore di lavoro» di cui all’art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020, riferito alla persona fisica e non ai redditi d’impresa, restando estranea alla ratio della disciplina l’attività imprenditoriale eventualmente svolta. La titolarità di un reddito nella misura minima fissata dalla norma costituisce presupposto indefettibile per la definizione positiva della procedura, dovendo dimostrare l’effettività e la sostenibilità del rapporto da parte di chi si afferma datore di lavoro. Quanto alle garanzie partecipative, il privato che deduca la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 non può limitarsi a denunciare il vizio, ma deve allegare gli elementi conoscitivi che, ove rappresentati in sede procedimentale, avrebbero potuto incidere sul contenuto del provvedimento finale.

Il Fatto

Il ricorrente, datore di lavoro, presenta in data 10 luglio 2020 domanda di emersione dal lavoro irregolare per finalità di assistenza alla persona e sostegno al bisogno familiare, ex art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, in favore di un cittadino extracomunitario. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta invia il preavviso di rigetto a mezzo posta al datore e al lavoratore e, non ricevendo riscontro da quest’ultimo, respinge l’istanza con provvedimento n. 102681 del 17 agosto 2021, sulla base del parere negativo dell’ITL per insufficienza dei redditi dichiarati nel 2019.

Il datore impugna il diniego davanti al TAR Campania, chiedendo anche la sospensione cautelare. Deduce la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, per essere stato il preavviso notificato a mezzo posta anziché via PEC, e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento, assumendo di aver dichiarato per il 2019 un reddito di € 600.000. La domanda cautelare è respinta per difetto di fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rigetta il ricorso. Sul primo motivo, relativo alle garanzie partecipative, osserva che il ricorrente non aveva indicato alcun indirizzo PEC per le comunicazioni procedurali e che la notifica a mezzo posta si è perfezionata nei confronti di entrambi i destinatari, per il datore per compiuta giacenza. Il lavoratore, peraltro, non aveva titolo per fornire chiarimenti sulla capacità reddituale del datore.

Il Collegio richiama quindi l’orientamento secondo cui il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle pretese partecipative, ma deve allegare gli elementi conoscitivi che avrebbero potuto incidere sul contenuto del provvedimento finale (Cons. Stato, Sez. VI, n. 11304 del 2023). Nel caso concreto il ricorrente non ha prodotto alcun elemento utile, allegando solo una dichiarazione di avvenuta integrazione delle dichiarazioni fiscali 2019, priva di documentazione a supporto.

Quanto al secondo motivo, il TAR esclude che possano rilevare i redditi d’impresa. L’art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020 si riferisce al reddito imponibile del datore inteso come persona fisica: la finalità della norma è favorire l’emersione di rapporti domestici, destinati a gravare sul bilancio familiare e non sull’attività imprenditoriale. Il Collegio richiama il principio per cui la titolarità del reddito minimo è presupposto indefettibile della procedura (Cons. Stato, Sez. III, n. 4383 del 2024).

Nel merito, l’ITL ha accertato presso l’Agenzia delle entrate un reddito 2019 di € 21.759, non confutato dal ricorrente, insufficiente per l’assunzione di più di un collaboratore domestico. L’amministrazione ha quindi correttamente applicato l’art. 9, comma 4, d.m. 27 maggio 2020, accogliendo l’istanza solo per il lavoratore cronologicamente anteriore. Il ricorso è pertanto infondato; le spese della fase di merito sono compensate per la peculiarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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