Revoca in autotutela della gara e cessazione della materia del contendere (TAR Piemonte n. 564 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela dell’indizione della gara, intervenuta nel corso del giudizio e idonea a rimuovere gli atti impugnati, determina la cessazione della materia del contendere. La sopravvenuta eliminazione delle clausole della lex specialis dalle quali poteva discendere un impedimento all’ammissione alla gara fa venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione. La declaratoria di cessazione non richiede una pronuncia sul merito dell’impugnazione. La compensazione delle spese è giustificata dall’esito della fase cautelare, dalle ragioni della revoca e dal contegno processuale delle parti, che hanno rappresentato il venir meno dell’interesse solo in prossimità dell’udienza.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato gli atti della lex specialis della procedura aperta per l’acquisizione della fornitura di gas medicinali e dei relativi servizi, limitatamente al lotto n. 4, avente ad oggetto la locazione di dispositivi per l’erogazione automatica di ossido nitrico. Dopo i chiarimenti richiesti da alcuni operatori economici, il capitolato speciale, contenente le caratteristiche tecniche minime delle forniture, è stato ripubblicato con la delibera n. 770 del 24 settembre 2025, con riapertura del termine per la presentazione delle offerte.
La ricorrente ha prospettato la presenza di clausole escludenti immediatamente lesive e ha impugnato il bando, i chiarimenti e la risposta della stazione appaltante all’istanza di autotutela. Questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 509 del 23 ottobre 2025. In seguito, con deliberazione del 19 dicembre 2025, l’azienda sanitaria ha revocato in autotutela l’indizione della gara per il lotto n. 4, dando atto che le buste tecniche non sarebbero state aperte e disponendo la revisione del capitolato con riferimento ai punteggi qualitativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, la stazione appaltante ha rimosso gli atti impugnati. La revoca in autotutela ha travolto le clausole della lex specialis, così come integrate dai chiarimenti, dalle quali secondo la prospettazione della ricorrente poteva discendere un impedimento all’ammissione alla gara.
Il venir meno degli atti oggetto di impugnazione rende priva di oggetto la domanda di annullamento e fa cessare l’interesse della ricorrente alla decisione. Ne discende la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non essendo necessaria alcuna pronuncia sul merito.
Sul piano delle spese, il Collegio dispone la compensazione. La scelta si fonda su tre elementi: l’esito della fase cautelare, le motivazioni poste a giustificazione della revoca in autotutela del bando per il lotto n. 4 e il contegno processuale delle parti.
Quest’ultimo profilo è valorizzato in modo esplicito: le parti hanno manifestato il venir meno dell’interesse alla decisione soltanto in prossimità dell’udienza di merito. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese, ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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