Sospensione illegittima se il supplemento istruttorio è nuova istruttoria (TAR Lombardia n. 2274 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il supplemento istruttorio che il Collegio giudicante di ARERA può disporre, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di cui all’Allegato A alla deliberazione n. 243/2012/E/com, è ammesso nei soli limiti della necessità e non può assumere dimensioni e intensità tali da dar luogo, in sostanza, a una nuova istruttoria, pena la violazione del contraddittorio procedimentale e del diritto di difesa. Qualora la richiesta istruttoria del Collegio si traduca in una nuova istruttoria, essa è illegittima e non produce l’effetto tipico di sospensione del termine perentorio di conclusione del procedimento di 220 giorni di cui all’art. 4 bis del Regolamento. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio adottato oltre tale termine.

Il Fatto

Una società attiva nella distribuzione del gas naturale impugnava dinanzi al TAR Lombardia, con ricorso straordinario poi trasposto, la delibera con cui l’Autorità di regolazione aveva accertato la violazione dell’art. 14, comma 8, lettere d) ed e), della RQDG 2020/2025 quanto alle procedure operative per la classificazione delle dispersioni localizzate e la ricerca programmata delle dispersioni, irrogando una sanzione pecuniaria.

In un separato giudizio la stessa società impugnava la delibera con cui l’Autorità, in applicazione dell’art. 45, comma 5, della RQDG, aveva annullato i premi relativi alla qualità del servizio per l’anno 2020. I due ricorsi, riuniti, giungevano alla medesima udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in applicazione del principio della ragione più liquida, esaminava anzitutto il motivo relativo ai tempi del procedimento sanzionatorio. Il Regolamento sanzioni fissa un termine endoprocedimentale di 120 giorni per l’istruttoria e un termine perentorio di 220 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla comunicazione di avvio, salvo motivate esigenze.

Il Collegio chiariva che la fase istruttoria è il luogo in cui devono essere delineati tutti gli elementi sufficienti a sostenere la decisione e in cui si realizza compiutamente il contraddittorio, attraverso l’avvio e la comunicazione delle risultanze istruttorie. Il supplemento istruttorio del Collegio giudicante, che l’art. 22 non accompagna ad alcun obbligo di comunicazione all’interessato, può quindi riguardare solo elementi già emergenti dal complesso probatorio, rispetto ai quali l’esigenza del contraddittorio è marginale.

Nel caso concreto, per contro, le richieste rivolte alla società, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al Comitato Italiano Gas avevano un’ampiezza tale da integrare una nuova istruttoria. I profili di indagine erano peraltro già stati rappresentati dalla ricorrente al responsabile del procedimento prima della comunicazione delle risultanze istruttorie. Né rilevava che due delle tre contestazioni fossero poi state archiviate: il rispetto del contraddittorio e la perentorietà del termine non sono recessivi rispetto all’esito del procedimento.

Da qui l’illegittimità delle richieste istruttorie e la loro incapacità di sospendere il termine. Il provvedimento finale avrebbe dovuto essere adottato entro l’11 marzo 2024; la delibera sanzionatoria, adottata successivamente, era quindi illegittima e veniva annullata, con assorbimento del primo motivo.

Quanto al secondo ricorso, il Collegio ne dichiarava l’inammissibilità dei motivi “in via derivata”, per difetto di un nesso di presupposizione tra delibera sanzionatoria e delibera sui premi, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 2927 del 2022. Nel merito, l’annullamento dei premi era conseguenza necessaria della sola violazione oggettiva dell’obbligo di servizio, senza che rilevasse il rispetto in concreto delle prescrizioni, né la graduazione dei premi; l’accertamento ben poteva fondarsi su verifiche documentali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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