Onere di provare il reddito integrativo e divieto di cumulo degli orari (TAR Lombardia n. 391 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione dei redditi integrativa presentata dopo la notifica del diniego di emersione può essere valutata ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, ma solo se il datore di lavoro prova in modo pieno la fonte del reddito tardivamente dichiarato. L’onere della prova grava sul ricorrente, non essendo sufficiente la mera allegazione di prestazioni occasionali prive di riscontro documentale. La procedura di emersione ex art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020 è diretta a sanare prestazioni irregolari o ad attivare un rapporto regolare fin dall’origine, anche sotto il profilo dell’orario. Non è ammesso l’uso della procedura per prenotare un rapporto futuro in pendenza di altro lavoro a tempo pieno, perché il rilascio del permesso non può dipendere da scelte discrezionali e future dei privati. La mancata notifica del preavviso di diniego resta assorbita quando l’istruttoria giudiziale ha assicurato un confronto equivalente.
Il Fatto
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Brescia respinge l’istanza di regolarizzazione presentata da un soggiornante di lungo periodo a favore di un lavoratore extracomunitario, per un rapporto di lavoro domestico. Il diniego si fonda su due rilievi: il reddito del datore nel 2019, insufficiente in presenza di carichi familiari ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.m. 27 maggio 2020, e l’incompatibilità del rapporto domestico a tempo parziale con altro impiego a tempo pieno in corso.
I ricorrenti impugnano, deducendo di non aver ricevuto il preavviso di diniego e contestando la valutazione reddituale: una seconda dichiarazione, depositata nel gennaio 2022, attesterebbe un reddito superiore. Sostengono inoltre che il rapporto domestico sarebbe stato attivato solo in seguito, previa riduzione dell’altro impiego.
La Motivazione della Corte
Sul piano procedimentale il Collegio rileva che il preavviso di diniego è stato depositato in giudizio senza relata di notifica. Anche prescindendo dalla ricezione, l’istruttoria disposta con la prima ordinanza ha consentito un confronto equivalente a quello cui il preavviso era preordinato. Il motivo è pertanto consumato, perché l’utilità di un eventuale riesame è già stata conseguita nel processo.
Quanto al reddito, l’invio di una seconda dichiarazione dopo la notifica del provvedimento costituisce circostanza nuova potenzialmente sanante, valutabile ex art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. Il Collegio riconosce che l’integrazione è ammessa dall’ordinamento, per rendere visibili redditi prima nascosti al fisco, ma avverte il rischio di comportamenti opportunistici diretti a rappresentare una capacità economica inesistente. Per utilizzare la dichiarazione integrativa fuori dall’ambito tributario occorre dunque che il contribuente dimostri la fonte del reddito tardivamente dichiarato.
Nel caso concreto l’amministrazione aveva contestato l’affidabilità della seconda dichiarazione. L’onere della prova incombeva sul ricorrente e non è stato assolto: mancano riferimenti circostanziati alle prestazioni occasionali e non è stata depositata alcuna documentazione fiscale o privatistica idonea. La censura sul reddito è quindi infondata.
Sul cumulo dei rapporti, il TAR afferma che la procedura di emersione mira a sanare prestazioni irregolari o ad attivare un rapporto regolare fin dall’inizio, anche nell’orario. Se è in corso altro lavoro, la somma degli orari non deve superare il massimo consentito dall’art. 9 del d.lgs. n. 66/2003 in materia di riposo e orario. Non è consentito usare la procedura per prenotare un rapporto attivabile solo in futuro, previo abbandono dell’impiego a tempo pieno: al momento della decisione la situazione deve essere chiara e definita.
Le condizioni non sussistevano, come rilevato dall’ITL, sia alla presentazione della domanda sia alla decisione, essendo in corso un impiego a tempo pieno. L’avvio del rapporto domestico avrebbe generato un assetto contrastante con i limiti di orario, richiedendo una rinuncia a uno dei rapporti. Il Collegio esclude tuttavia che rilascio e conservazione del permesso di soggiorno possano dipendere da scelte discrezionali e future dei privati. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per le difficoltà applicative della procedura.
Nota della Redazione
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