Accertamento di compatibilità paesaggistica precluso dal giudicato sull’aumento di volume (TAR Lombardia n. 395 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi in un giudizio edilizio, che abbia accertato l’aumento di superficie utile e di volume conseguente a determinate opere, fa stato, ai sensi dell’art. 2909 c.c., anche nel successivo giudizio paesaggistico avente ad oggetto l’accertamento di compatibilità ex art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004, quando quel fatto costituisce premessa logico-giuridica comune ai due giudizi. Ne deriva la preclusione dell’accertamento di compatibilità paesaggistica per le opere che abbiano creato nuove superfici utili o volumi. Il divieto opera anche per gli interventi realizzati prima del 2006, poiché il d.lgs. 157/2006 ha reso immediatamente applicabile il divieto di autorizzazione postuma ed è rilevante, a tal fine, il momento di presentazione della domanda di sanatoria.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria esclusiva di un appartamento in un palazzo del centro storico, al piano sottostante l’unità della controinteressata. Con ordinanza del 2020 il Comune aveva accertato che quest’ultima aveva realizzato, senza titolo, l’ampliamento di alcune terrazze a tasca sulla copertura dell’edificio, la parziale chiusura delle tasche con serramenti e l’abbassamento della quota di calpestio, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 34 d.P.R. 380/2001.

Il ricorso avverso quel provvedimento era stato respinto con sentenza passata in giudicato, che aveva qualificato le opere come interventi necessitanti di permesso di costruire, in quanto incrementanti superficie utile e volume, e aveva affermato la preclusione dell’accertamento di compatibilità paesaggistica. La controinteressata ha poi presentato istanza di sanatoria paesaggistica ex art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. 42/2004, ottenendo dal Comune, previo parere favorevole della Commissione per il paesaggio e silenzio della Soprintendenza, l’accertamento impugnato con il presente ricorso.

La Motivazione della Corte

Respinte le eccezioni di difetto di giurisdizione e di carenza di interesse, il Collegio affronta il primo motivo e ne rileva la fondatezza. La sentenza del 2021 ha accertato che le opere hanno incrementato la superficie utile e il volume, e tale accertamento è coperto dal giudicato, che si estende ai fatti costituenti premessa logico-giuridica della pronuncia, richiamando in tal senso Cons. Stato n. 832/2021, n. 6141/2021 e n. 7504/2022. Il giudicato fa stato tra le parti, compresa la ricorrente quale avente causa della propria dante causa, e il fatto rileva in entrambi i giudizi, ancorché con oggetto diverso, secondo l’insegnamento di Cons. Stato n. 9565/2023 e n. 2297/2022.

Cadono le difese della controinteressata sulla qualificazione delle opere come manutenzione ordinaria o interventi di finitura esenti da titolo: la questione è già coperta dal giudicato, che ha respinto la stessa tesi. Parimenti infondato è l’assunto di non necessità dell’autorizzazione paesaggistica ex d.P.R. 31/2017, oltre che contraddittorio rispetto alla stessa domanda di sanatoria avanzata.

Quanto alla tesi del Comune sull’applicazione del regime anteriore al 2006, il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa: il d.lgs. 157/2006 ha reso immediatamente vigente il divieto di autorizzazione paesaggistica postuma, trattenendo solo le ipotesi dell’art. 167, commi 4 e 5. La domanda di sanatoria, presentata nel 2022, soggiace dunque alla disciplina vigente, che vieta l’accertamento in presenza di nuove superfici o volumi, con richiamo a Cons. Stato n. 5245/2018 e n. 3026/2022. Il Collegio prende espressamente le distanze da una precedente pronuncia dello stesso Tribunale.

Il Collegio afferma infine che la nozione di volume rilevante è la medesima dell’edilizia: qualsiasi nuovo volume preclude l’accertamento, senza distinzione tra volume impattante o non impattante sul paesaggio, come da Cons. Stato n. 1241/2024 e n. 1932/2022. Il secondo motivo è assorbito per economia processuale; il terzo è respinto nel merito, ma la motivazione comunale, pur presente, risulta contrastante con il giudicato. L’accertamento è dunque annullato, con condanna solidale del Comune e della controinteressata alle spese, compensate verso il Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2909 c.c.

Tutte le 939 sentenze sull'art. 2909 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *