Emersione e reddito datoriale insufficiente: no al permesso per attesa occupazione (TAR Campania n. 1261 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione del lavoro irregolare la titolarità in capo al datore di lavoro di un reddito corrispondente alla misura fissata dall’art. 9 del d.m. 27 maggio 2020 costituisce presupposto indefettibile per la definizione positiva della procedura. Ove tale requisito manchi, l’amministrazione è tenuta a respingere l’istanza e non può rilasciare al lavoratore un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La previsione dell’art. 5, comma 11-bis, d.lgs. n. 109/2012 ha infatti carattere eccezionale, in quanto derogatoria della disciplina ordinaria, e non si applica oltre i casi e i tempi da essa considerati. La disciplina del 2020 limita il richiamo all’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 al solo caso di cessazione del rapporto di lavoro e non contempla il diverso caso di rigetto della dichiarazione di emersione per cause imputabili al datore.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Napoli ha respinto l’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. 34/2020, volta a ottenere, in suo favore, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il rigetto si fondava sul parere non favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro: dagli accertamenti effettuati presso l’agenzia delle entrate era emerso che il volume d’affari del datore di lavoro, al netto delle spese, risultava sufficiente solo per le prime cinque richieste presentate. Di qui il ricorso, affidato a plurimi profili di illegittimità, e la costituzione dell’amministrazione, che ne ha chiesto la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta, in via preliminare, la questione centrale della controversia: se il permesso per attesa occupazione possa essere rilasciato quando la procedura di emersione non si concluda favorevolmente per accertata incapienza del reddito del datore di lavoro. La risposta è negativa, e poggia sulla natura eccezionale della previsione invocata dal ricorrente, contenuta nell’art. 5, comma 11-bis, d.lgs. n. 109/2012.

Il Collegio ricorda il proprio indirizzo, espresso nelle sentenze n. 919/2022 e n. 681/2025. La tesi secondo cui, non perfezionandosi la procedura per fatto del datore di lavoro e per causa estranea alla volontà del lavoratore, questi avrebbe titolo al permesso, è dichiarata non persuasiva. Le norme che disciplinano sanatorie e condoni non operano oltre i casi e i tempi considerati; la mancata riproduzione di una disposizione analoga nell’art. 103 induce a ritenere che il legislatore abbia inteso escludere quella possibilità in casi diversi dall’impossibilità di sottoscrivere il contratto per fatto imputabile al datore.

Il requisito reddituale costituisce, dunque, presupposto indefettibile della definizione positiva della procedura: esso dimostra l’effettività e la sostenibilità del rapporto da parte di chi si afferma datore di lavoro. Ne segue che la possibilità di rilasciare il permesso per attesa occupazione presuppone necessariamente un’istanza presentata da un datore in possesso dei requisiti richiesti.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa formatasi su fattispecie analoghe di insufficienza reddituale: Cons. Stato, sez. III, n. 8422 del 2021, TAR Toscana n. 15 del 2022 e n. 1686 del 2021, TAR Calabria, Catanzaro, n. 41 del 2022, TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2424 del 2021. Nel caso concreto, rilevata l’incapienza del reddito datoriale, difettavano i presupposti dell’emersione.

Le ulteriori censure sono parimenti respinte. La mancata consegna di una copia non conforme all’originale non incide sulla legittimità dell’atto. La mancata traduzione del provvedimento non costituisce vizio, poiché la previsione dell’art. 2, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 è volta a rendere effettivo il diritto di difesa e legittima, al più, l’errore scusabile. La comunicazione del preavviso di rigetto al datore di lavoro integra l’obbligo di partecipazione, non potendo il lavoratore offrire elementi utili sul versante reddituale. Quanto agli artt. 4 e 5, d.lgs. n. 286/1998, il provvedimento non contesta reati ostativi. Le spese sono compensate, per la novità della questione al momento della proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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