Regressione tariffaria illegittima e risarcimento del danno aquiliano (TAR Liguria n. 831 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
All’annullamento degli atti con cui l’amministrazione sanitaria introduce un nuovo regime tariffario, applicando il sistema della regressione tariffaria, consegue quale effetto ripristinatorio del giudicato la reviviscenza del regime precedentemente vigente: le prestazioni erogate dagli enti accreditati devono pertanto essere valorizzate secondo tale regime. Il danno pari alla differenza tra quanto spettante in base al regime previgente e quanto corrisposto in attuazione dei provvedimenti annullati integra gli estremi dell’illecito aquiliano della p.a. Sussistono l’antigiuridicità accertata dalla sentenza di annullamento, il nesso di causalità e l’elemento soggettivo, che si ravvisa nel comportamento colpevole dell’amministrazione la quale, dopo le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato in ordine all’attività istruttoria presupposta, abbia omesso di svolgerla correttamente.

Il Fatto

Gli enti ricorrenti, strutture accreditate presso il Servizio sanitario regionale della Liguria, agiscono per il risarcimento del danno conseguente ai pagamenti delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie rese negli anni 2019-2020. Essi lamentano i mancati introiti derivanti dall’applicazione del sistema di regressione tariffaria, introdotto con provvedimenti che hanno regolato in senso restrittivo la retribuzione delle prestazioni per gli enti accreditati.

Tali provvedimenti sono stati annullati dal TAR Liguria con la sentenza 30 settembre 2020 n. 673, passata in giudicato l’8 febbraio 2021. La vicenda trae origine da una prima sentenza del TAR Liguria 19 aprile 2018 n. 355, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 4 febbraio 2019 n. 863, che aveva già annullato le deliberazioni istitutive del sistema. A seguito di tali pronunce A.Li.Sa. ha adottato la deliberazione 5 giugno 2019 n. 181/19 e, poi, la deliberazione 5 dicembre 2019 n. 358/2019, con cui ha regolato con effetti retroattivi il pagamento delle prestazioni per le annualità 2017-2019. Il ricorso avverso tali atti è stato accolto per difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio tutti i ricorrenti, ad eccezione di uno, hanno rinunciato al ricorso con spese compensate. La decisione si concentra pertanto sulla domanda risarcitoria del solo ente che ha insistito per la condanna delle amministrazioni intimate al pagamento delle somme spettanti, per un ammontare pari a € 410.509,32.

Il Collegio delinea l’effetto ripristinatorio dell’annullamento giurisdizionale: all’annullamento degli atti che hanno introdotto un regime tariffario diverso consegue la reviviscenza del regime precedentemente vigente. Le prestazioni erogate devono quindi essere valorizzate a tale stregua, con la conseguenza che il danno subito corrisponde alla differenza tra quanto spettante secondo il regime previgente e quanto effettivamente corrisposto in attuazione dei provvedimenti annullati.

Il TAR verifica poi la sussistenza di tutti gli elementi dell’illecito aquiliano della p.a. L’antigiuridicità è accertata dalla sentenza di annullamento; il nesso di causalità tra i provvedimenti annullati e il danno è ravvisato nella diretta incidenza del regime illegittimo sui corrispettivi; l’elemento soggettivo è individuato nel comportamento colpevole dell’amministrazione.

La colpa viene apprezzata con specifico riguardo al momento temporale: successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato 4 febbraio 2019 n. 863, che aveva fornito precise indicazioni sull’attività istruttoria da svolgersi quale presupposto del legittimo operare della regressione tariffaria, l’amministrazione ha omesso lo svolgimento corretto di tale attività, come accertato dalla sentenza TAR Liguria 30 settembre 2020 n. 673. Da qui l’accoglimento della domanda, in assenza di contestazioni sul quantum da parte delle amministrazioni, e la condanna al pagamento della somma richiesta, con spese di giudizio liquidate secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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