Giudice ausiliario, conferma e proroga autonome e produttività inadeguata (Cons. Stato n. 3357 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La conferma annuale dell’incarico di giudice ausiliario e la proroga dello stesso costituiscono procedimenti distinti e autonomi: la valutazione positiva relativa a un determinato anno non incide sul giudizio concernente l’anno successivo, né sulla proroga, che investe l’intero percorso professionale. L’esito negativo della conferma determine l’immediata cessazione dall’incarico e rende priva di utilità la successiva valutazione delle annualità pregresse. La non conferma è legittima quando si fondi su una produttività inadeguata, desunta dal numero esiguo di sentenze redatte e da ritardi nel deposito non giustificati da impedimenti assoluti, e la disparità di trattamento è deducibile solo a fronte di una assoluta identità delle situazioni di fatto.
Il Fatto
L’appellante, nominata giudice ausiliario della Corte di appello di Napoli e immessa nelle funzioni nel marzo 2016, ha impugnato davanti al TAR Lazio la delibera con cui il Consiglio superiore della magistratura ha disposto la mancata conferma e la mancata proroga nell’incarico, nonché le successive delibere di non luogo a provvedere sulle prime tre conferme annuali e il decreto del Presidente della Corte di appello di assegnazione di altro giudice ausiliario.
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo adeguata la motivazione del Csm in ordine alla quantità e qualità dell’attività svolta. L’appellante ha censurato la sentenza per difetto di motivazione, contraddittorietà dei pareri, disparità di trattamento e tardività della valutazione delle annualità pregresse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce le risultanze istruttorie e rileva che la produttività dell’appellante si è caratterizzata, con continuità, in termini di inadeguatezza. Assume rilievo il piano di rientro disposto a fine gennaio 2019 per smaltire l’arretrato accumulato, nonché le relazioni dei Presidenti di sezione, che segnalano criticità nella redazione dei provvedimenti, giudicati prolissi, poco scorrevoli e non adeguatamente argomentati. Quanto all’anno 2020, oggetto della quarta conferma, risultano depositate trenta sentenze, in gran parte riservate in decisione negli anni precedenti, con ritardi nel deposito di notevole entità.
Da tali premesse il Consiglio di Stato trae la conclusione che la delibera di non conferma e di mancata proroga non è né illogica né irragionevole. La relazione del Presidente facente funzioni è ritenuta in perfetta continuità con quelle del Presidente titolare, essendo identiche le criticità rilevate. Non sussiste contraddizione tra il parere negativo del Consiglio giudiziario e i precedenti pareri positivi, atteso che questi ultimi non erano motivati, nonostante la documentazione già disponibile evidenziasse criticità in ordine all’operato della magistrata onoraria.
La censura di disparità di trattamento è respinta perché solo accennata e sfornita di prova circa l’assoluta identità delle situazioni poste a confronto. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui tale vizio è configurabile solo in presenza di situazioni identiche o totalmente sovrapponibili. Quanto alla documentazione sanitaria prodotta, essa non certifica situazioni di impedimento assoluto, quali lungodegenza ospedaliera o interventi chirurgici, e pertanto non è irragionevole che l’organo valutativo non ne abbia tenuto conto.
Sul rapporto tra conferma e proroga, la Corte chiarisce che la prima ha ad oggetto l’attività svolta in ciascun anno, mentre la seconda investe l’intero percorso professionale. L’autonomia dei procedimenti comporta che l’esito favorevole delle conferme precedenti non assume rilievo se il giudizio sull’anno successivo è negativo. La tardività della valutazione delle prime tre annualità è dichiarata inammissibile per carenza di lesività, non avendo l’appellante subito pregiudizio economico o professionale, e comunque infondata, poiché alla data delle delibere impugnate era già intervenuto il decreto ministeriale di cessazione dall’incarico.
La pendenza del ricorso avverso la delibera presupposta, in assenza di un provvedimento cautelare di sospensione, non era di ostacolo all’adozione degli atti consequenziali. All’acclarata legittimità della delibera consiliare consegue l’insussistenza di vizi derivati negli atti di assegnazione del nuovo giudice ausiliario. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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