Verifica sospesa in attesa dell’accertamento dell’invalidità del datore di lavoro (TAR Sardegna n. 73 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di emersione del lavoro irregolare ex art. 103 del d.l. n. 34/2020, il diniego fondato sulla mancata dimostrazione del requisito reddituale del datore di lavoro è illegittimo quando l’amministrazione si pronunci prima della definizione della procedura di accertamento dell’invalidità civile dello stesso datore. L’esenzione dalla verifica reddituale prevista dall’art. 9, comma 5, del D.M. 27 maggio 2022 presuppone una condizione di non autosufficienza che va accertata, non presunta in negativo. Il mancato pagamento del contributo forfettario aggiuntivo non giustifica la chiusura definitiva della procedura, potendo l’interessato ancora corrispondere quanto dovuto. L’annullamento degli atti impugnati consegue all’accoglimento delle censure esaminate, con assorbimento delle ulteriori.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione respinge la sua domanda di emersione da lavoro irregolare, presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, per attività di assistenza alla persona e lavoro domestico di sostegno familiare. Il diniego si fonda sulla mancata dimostrazione, da parte del datore di lavoro, del possesso del reddito minimo richiesto e sul mancato pagamento del contributo forfettario.
Il ricorrente sostiene che l’assunzione riguarda una prestazione di assistenza a datore affetto da grave deficit deambulatorio, con domanda di invalidità civile già presentata, e invoca l’esenzione dell’art. 9, comma 5, del D.M. 27 maggio 2022. Dopo il ricorso, il datore ottiene il riconoscimento dello stato di invalidità. Con motivi aggiunti viene impugnato anche il successivo diniego di riesame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente ricorso introduttivo e motivi aggiunti per l’evidente collegamento. Il punto centrale è la sequenza procedimentale: l’amministrazione ha respinto l’istanza prima che si definisse la procedura di accertamento dell’invalidità del datore.
La mancata presentazione del datore alla prima visita ASL aveva soltanto procrastinato l’esito della procedura; l’interessato si è presentato all’appuntamento successivo e ha ottenuto la certificazione. Il riconoscimento sopravvenuto conferma la tesi del ricorrente, già condivisa in sede cautelare: prima di pronunciarsi definitivamente, l’amministrazione avrebbe dovuto attendere la definizione della procedura, vista la diretta incidenza dei suoi esiti sulla vicenda. L’esenzione dalla verifica reddituale, quindi, non poteva essere esclusa in via anticipata.
Ugualmente fondata è la censura sul contributo forfettario aggiuntivo, distinto da quello già versato. La sua mancanza non può comportare la definitiva chiusura della procedura di soggiorno, ben potendo l’interessato ancora corrispondere quanto dovuto. Il Collegio non condivide l’approccio dell’amministrazione, che ha trattato un’incompletezza sanabile come ragione ostativa insuperabile.
La terza censura, relativa all’invocata applicabilità dell’art. 5, comma 11-bis, del d.lgs. n. 109/2012, resta assorbita dall’accoglimento delle prime due. Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi accolti, con annullamento degli atti impugnati. Le spese sono integralmente compensate; gli onorari del difensore, stante il gratuito patrocinio a spese dello Stato, sono liquidati con separato provvedimento all’esito della presentazione della parcella.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.