Obbligo immediato di accoglienza dei richiedenti asilo anche in caso di indisponibilità di posti (TAR Lazio n. 10849 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
A fronte dell’istanza di accesso a una struttura di accoglienza presentata da un cittadino straniero richiedente protezione internazionale, l’Amministrazione, una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, è tenuta a disporre l’accoglienza in una delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142 del 2015. L’obbligo di assicurare le misure di accoglienza, previsto dalla direttiva 2013/33/UE e dal d.lgs. n. 142 del 2015, ha carattere immediato e non è suscettibile di compressione per ragioni meramente organizzative o per carenze di posti nelle strutture ordinarie. La temporanea indisponibilità di posti non può tradursi in un diniego dell’accoglienza, né l’inserimento in una lista di attesa costituisce un atto idoneo a soddisfare l’obbligo di legge, potendo le esigenze organizzative incidere unicamente sulle modalità della prestazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero richiedente protezione internazionale, domandava l’ammissione alle misure di accoglienza previste dall’ordinamento al momento della richiesta di riconoscimento della protezione. L’Amministrazione, rimasta inerte, non adottava alcun provvedimento espresso sull’istanza nel termine di legge.
Avverso tale silenzio, il richiedente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, deducendo l’illegittimità dell’inerzia serbata in ordine alla domanda di accesso al circuito di accoglienza. Il Ministero dell’interno si costituiva in giudizio, depositando una nota della Prefettura con cui rappresentava l’impossibilità di assicurare l’immediata accoglienza per indisponibilità di posti nelle strutture dedicate, chiedendo un termine per provvedere all’inserimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la sussistenza dei presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Nel merito, ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che la posizione del richiedente protezione internazionale è disciplinata dal d.lgs. n. 142 del 2015, che pone a carico dell’Amministrazione competente specifici obblighi in ordine alla predisposizione e all’erogazione delle misure di accoglienza.
La Corte ha evidenziato come l’inerzia serbata sull’istanza si ponga in contrasto con il generale dovere di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso entro il termine stabilito dall’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990, nonché con il principio di legalità e il canone di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.
Quanto alla richiesta dell’Amministrazione di concessione di un termine per provvedere all’inserimento nel circuito di accoglienza, il Tribunale l’ha respinta, richiamando l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato secondo cui l’obbligo di assicurare le misure di accoglienza ha carattere immediato. In particolare, ha citato il Consiglio di Stato, sentenza n. 8670 del 7 novembre 2025, secondo cui la temporanea indisponibilità di posti non può tradursi in un diniego, l’inserimento in lista di attesa è atto meramente interlocutorio e le esigenze organizzative possono incidere solo sulle modalità dell’accoglienza.
Alla luce di tali premesse, il TAR ha dichiarato l’illegittimità del silenzio, condannando l’Amministrazione a provvedere entro trenta giorni; per il caso di perdurante inerzia, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, con termine di ulteriori trenta giorni per riscontrare l’istanza. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della natura degli interessi coinvolti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.