Assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria non costituisce trasferimento in senso tecnico (TAR Calabria n. 2189 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione del personale alle sezioni di polizia giudiziaria, disposta ai sensi dell’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 271/1989, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa sindacabile solo per irragionevolezza o illogicità manifesta. La scelta si fonda su una comparazione dei curricula incentrata sui complessivi profili professionali, senza che la pregressa esperienza di polizia giudiziaria di un candidato determini di per sé la preferenza. Dalla disciplina degli artt. 8 e 11 d.lgs. n. 271/1989 discende un requisito essenziale di fiduciarietà tra il titolare dell’ufficio inquirente e il personale che collabora alle indagini. Il passaggio da un ufficio all’altro nell’ambito della stessa sede territoriale della Polizia di Stato non integra trasferimento in senso tecnico e non richiede il previo nulla osta dell’organizzazione sindacale. Il difetto di illegittimità dell’atto impugnato impedisce l’imputazione alla pubblica amministrazione della responsabilità ex art. 2043 cod. civ.

Il Fatto

Il ricorrente, ispettore della Polizia di Stato e comandante presso il Posto Polizia Ferroviaria di Catanzaro Lido, impugna il decreto con cui il Ministero dell’Interno ha disposto la sua assegnazione alla Sezione di Polizia Giudiziaria istituita presso la Procura della Repubblica di Catanzaro. La vicenda prende avvio dalla pubblicazione della vacanza di due posti riservati al ruolo ispettori e dalla mancata manifestazione di interesse da parte degli aventi titolo.

Non essendo pervenute adesioni, la Questura ha attivato la procedura di indicazione d’ufficio dei nominativi idonei. Il Compartimento di Polizia Ferroviaria ha segnalato il ricorrente, la Questura ha trasmesso sei nominativi al Procuratore Generale e questi ha individuato l’ispettore quale ufficiale da assegnare alla sezione. Il ricorrente ha presentato osservazioni, non accolte, e ha impugnato l’atto davanti al TAR Lazio, che si è dichiarato incompetente. Riassunta la causa davanti al TAR Calabria, il ricorrente ha chiesto l’annullamento e, in subordine, il risarcimento del danno. N medio periodo è sopraggiunto il trasferimento d’ufficio al Posto Polizia Ferroviaria di Lamezia Terme.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara in via preliminare l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., essendo il ricorrente stato trasferito ad altra sede. Ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. procede comunque all’accertamento dell’eventuale illegittimità del provvedimento, rilevante ai fini risarcitori.

La Corte esclude ogni automatismo tra il successivo trasferimento e l’illegittimità della prima determinazione. Su quest’ultima non è intervenuto alcun annullamento in autotutela; è invece venuto meno il rapporto fiduciario con la Procura in conseguenza della ritrosia del dipendente a svolgere le nuove attività, con riassegnazione all’amministrazione di appartenenza.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 8 d.lgs. n. 271/1989: spetta al Questore segnalare i nominativi idonei, in numero triplo rispetto alle vacanze, d’intesa con i dirigenti dei Compartimenti; l’assegnazione è poi disposta su richiesta nominativa congiunta del Procuratore Generale e del Procuratore della Repubblica. Nella specie la scelta risulta conforme alla disciplina, essendo avvenuta dopo un accurato esame degli atti e dei curricula comparati con le esigenze dell’Ufficio, sulla base di una valutazione discrezionale immune da irragionevolezza o illogicità. La pregressa esperienza di polizia giudiziaria di altro candidato non poteva da sola fondare la preferenza. Gli artt. 8 e 11 d.lgs. n. 271/1989 confermano la centralità del requisito di fiduciarietà.

Quanto alle garanzie procedimentali, il richiamo all’art. 10-bis legge n. 241/1990 è inconferente: il procedimento è attivato d’ufficio e non su istanza di parte, e le osservazioni non risultano rilevanti nella decisione sul mutamento d’ufficio. Sul punto la Corte richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 3038 del 31.05.2003, secondo cui il passaggio da un ufficio all’altro nella stessa sede territoriale non costituisce trasferimento in senso tecnico e non esige le medesime garanzie dei trasferimenti in senso stretto.

Infine, la censura sulla violazione delle norme a tutela dei dirigenti sindacali è respinta: manca la prova dell’attualità della carica al momento dell’adozione del decreto e, in ogni caso, l’assenza di un trasferimento in senso tecnico esclude la necessità del previo nulla osta. La domanda risarcitoria è rigettata per difetto del presupposto dell’illiceità dell’atto, ostativo all’imputazione della responsabilità ex art. 2043 cod. civ. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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