End of waste e certezza dell’utilizzo: basta la destinazione al riuso (Cons. Stato n. 6162 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter d.lgs. n. 152/2006, il requisito della destinazione del materiale a scopi specifici non esige l’utilizzazione immediata, ma richiede una valutazione prognostica affidabile del successivo impiego. Tale certezza può essere dimostrata mediante indici rivelatori, tra cui un contratto di vendita che individui la destinazione produttiva del materiale e i relativi certificati di analisi. La qualifica di rifiuto dipende da valutazioni di ordine sostanziale e non dal mero dato della violazione delle prescrizioni temporali o quantitative dell’autorizzazione. Il modesto superamento dei limiti quantitativi autorizzati non comporta, di per sé, la qualificazione come rifiuto dell’intero materiale interessato.
Il Fatto
Il Comune di Montichiari ha adottato un’ordinanza con cui ha intimato alla società appellante di provvedere alla rimozione e all’avvio a recupero o smaltimento di materiale argilloso depositato presso una cava del territorio. Il provvedimento si fondava sulla qualificazione di quel materiale come rifiuto, condivisa dalla Provincia di Brescia in una nota coeva.
La società ha impugnato gli atti davanti al TAR Lombardia, che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Proposta impugnazione, la causa è pervenuta al Consiglio di Stato, che ha disposto l’acquisizione dei certificati di analisi allegati al contratto di cessione del materiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce le condizioni cumulative richieste dall’art. 184-ter d.lgs. n. 152/2006: destinazione a scopi specifici, esistenza di un mercato o di una domanda, conformità ai requisiti tecnici e assenza di impatti negativi su ambiente e salute. Il punto controverso riguarda il primo requisito, che il giudice di primo grado aveva ritenuto non integrato per difetto di prova sulla destinazione finale.
La Corte ritiene invece che la certezza dell’utilizzo emerga dagli atti: il contratto del 2019 documenta la vendita di circa 100.000 tonnellate di argilla a due società acquirenti, con impegno al riutilizzo per l’allestimento delle rispettive discariche. I certificati di analisi confermano la compatibilità tecnica del materiale con quello scopo. Gli enti resistenti non hanno fornito indicazioni contrarie sul mancato riutilizzo.
Sul piano ricostruttivo il Collegio richiama le linee guida SNPA n. 23 del 2020 e la sentenza n. 1336 del 2022, che valorizza la circolare del Ministero dell’Ambiente del 2017: la certezza dell’utilizzo si dimostra tramite indici rivelatori idonei a fondare una valutazione prognostica sull’evento futuro. La norma richiede che il materiale sia destinato a scopi specifici, non che sia già utilizzato.
Quanto alla violazione delle prescrizioni autorizzatorie, la Corte esclude che da essa possa discendere automaticamente la qualifica di rifiuto. Le attività di recupero erano concluse prima della scadenza dell’autorizzazione e il materiale era già stato ceduto. Anche il superamento quantitativo, contenuto in circa 6.000 tonnellate, non giustifica la qualificazione dell’intero materiale come rifiuto.
Resta ferma la competenza del Sindaco ad adottare le ordinanze contingibili e urgenti per la rimozione dei rifiuti ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006. L’accoglimento dei primi tre motivi assorbe le ulteriori censure; l’appello è accolto in parte, la sentenza riformata e gli atti impugnati annullati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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