Cessazione della materia del contendere nell’ottemperanza per la carta docente del docente precario (TAR Lombardia n. 2341 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza volto a ottenere l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario, che abbia riconosciuto il diritto di un docente di ruolo alla carta docente, è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Tale giudizio è destinato a essere dichiarato cessato in materia del contendere allorché l’Amministrazione, medio tempore, abbia accreditato le somme dovute sulla carta elettronica del docente.
L’Amministrazione che abbia tenuto un comportamento manifestamente inottemperante sino alla proposizione del ricorso è condannata al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi secondo il criterio dell’adeguatezza di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ., tenuto conto della limitata attività difensiva svolta.
Le spese sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro una sentenza, passata in giudicato, che accertava il suo diritto a fruire della carta docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un importo di 500,00 euro per ciascun anno.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo che fosse dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente accertato la procedibilità del ricorso, verificando che fosse decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza quale titolo esecutivo, richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la materia del contendere era venuta meno, in ragione dell’avvenuto accreditamento delle somme sulla carta docente, come dichiarato in udienza dal difensore della ricorrente.
Quanto al regolamento delle spese, il Tribunale ha escluso che potesse trovare applicazione l’istituto della compensazione, in quanto l’inadempimento dell’Amministrazione era incontestato al momento della presentazione del ricorso. Sul punto richiama la giurisprudenza, citata in motivazione, che ravvisa la violazione degli artt. 26 e 91 cod. proc. amm. in caso di compensazione delle spese nonostante la manifesta inottemperanza dell’Amministrazione sino alla proposizione del ricorso per ottemperanza.
La condanna alle spese è stata quindi pronunciata, con liquidazione determinata secondo il criterio dell’adeguatezza, considerata la natura dell’attività difensiva svolta, e con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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