Impianti fotovoltaici a terra, la Regione non può vietarli prima dei decreti (Cons. Stato n. 6160 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali che fissano i principi e i criteri omogenei per l’individuazione delle aree idonee e non idonee, la Regione non può porre un divieto generalizzato di installazione degli impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole di elevato interesse agronomico. Un simile intervento si sovrappone, con segno contrario, alla disciplina statale dell’art. 20 d.lgs. n. 199/2021 e impedisce la collocazione degli impianti anche nelle aree che il legislatore statale ha già qualificato come idonee ai sensi del comma 8. Il potere regionale di governo del territorio resta integro, ma va esercitato nella cornice della normativa statale e della competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente. È dunque illegittima la delibera regionale che disponga una moratoria sostanziale non prevista dal legislatore nazionale.

Il Fatto

La società appellante sviluppa impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e aveva avviato la realizzazione di un parco fotovoltaico a terra di circa 11 Mwp su terreni a destinazione agricola, di classi II e III di capacità d’uso del suolo, nei Comuni di San Giacomo Vercellese e Arborio. Aveva ottenuto la disponibilità dei fondi con contratto preliminare e aveva richiesto il preventivo di connessione, rilasciato nell’ottobre 2023. Le aree, non vincolate e esterne alle fasce di rispetto dei beni tutelati, erano qualificate come idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera c-quater), d.lgs. n. 199/2021.

Con due delibere di Giunta del 2023 la Regione Piemonte stabilì che nelle aree agricole di elevato interesse agronomico fosse consentita unicamente l’installazione di impianti agrivoltaici, con un regime transitorio limitato ai procedimenti già conclusi o a quelli per cui il proponente avesse accettato il preventivo di connessione. La società impugnò le delibere davanti al TAR Piemonte, che respinse il ricorso con la sentenza n. 820/2024. Propone appello deducendo la radicale carenza di potere della Regione e il contrasto con la disciplina statale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sull’esercizio della potestà regionale prima dell’adozione dei decreti ministeriali e sul carattere sostanzialmente moratorio della disciplina impugnata. Richiamando la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 103/2024, n. 58/2023, n. 27/2023 e n. 28/2025), il Consiglio di Stato ricostruisce il passaggio dal sistema delle aree non idonee, dettato dall’art. 12, comma 10, d.lgs. n. 387/2003, al nuovo modello dell’art. 20 d.lgs. n. 199/2021, che individua le aree idonee e affida alle Regioni un intervento con legge secondo criteri fissati in sede ministeriale.

Il comma 8 funge da disposizione transitoria: fino all’adozione dei decreti, le aree elencate dalla norma, tra cui quelle non ricomprese nel perimetro dei beni tutelati, sono considerate idonee. Su questa base il comma 6 vieta espressamente moratorie e sospensioni dei termini dei procedimenti autorizzativi.

La difesa regionale, che aveva invocato il paragrafo 17 dell’Allegato 3 del d.m. 10 settembre 2010, è respinta con un argomento testuale: quella disposizione è rubricata come criterio per l’individuazione di aree non idonee, sicché il potere esercitato dalla Regione risulta speculare e di segno contrario a quello statale. Il Collegio ribadisce che i poteri regionali di governo del territorio non sono conculcati, ma devono essere esercitati nel rispetto della cornice statale, con decisioni motivate dall’esigenza territoriale, prive di effetto espulsivo e cedevoli rispetto ai futuri criteri ministeriali.

Le delibere sono pertanto annullate nella parte in cui vietano la collocazione degli impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, perché predispongono un regime differenziale ed escludente che colpisce anche le aree dichiarate idonee dal legislatore. Richiamato il precedente di Sez. IV n. 466/2025, il Consiglio di Stato ne condivide il principio di diritto e conferma la centralità degli obiettivi di de-carbonizzazione fissati dal Green Deal e dalla direttiva 2018/2001/UE. Gli ulteriori motivi restano assorbiti per sopravvenuta carenza di interesse; le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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