Equa riparazione: danno patrimoniale e spese nell’opposizione ex art. 5-ter (Cass. civ. Sez. 2 n. 23308 del 14.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la natura indennitaria dell’obbligazione esclude la necessità dell’accertamento soggettivo della violazione, ma non l’onere del ricorrente di provare la lesione della propria sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata della violazione. Il danno patrimoniale risarcibile è soltanto quello legato da nesso causale al ritardo nella definizione del giudizio, non il pregiudizio che si innesta in una serie causale già in atto per fattore autonomo, riducendo la durata irragionevole al rango di mera occasione. I criteri di quantificazione fissati dagli artt. 2 e 2-bis della legge n. 89/2001 attuano i principi dell’art. 6 CEDU nel margine di apprezzamento lasciato ai legislatori nazionali e l’indennizzo calcolato in euro 400 per anno di ritardo non è di per sé irragionevole. Nell’opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/2001 non è proponibile un’opposizione incidentale e le spese vanno regolate sull’intera vicenda processuale secondo soccombenza.
Il Fatto
Una società chiese alla Corte d’appello di Firenze l’indennizzo ex art. 3 legge n. 89/2001 per l’eccessiva durata di un giudizio amministrativo articolato in due gradi, iniziato nel 2005 e definito dal Consiglio di Stato nel 2021. Nel giudizio presupposto la società aveva impugnato il provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato improcedibile la richiesta di concessione edilizia; il TAR aveva annullato il provvedimento, ma in pendenza dell’appello il Comune aveva adottato un nuovo strumento urbanistico che escludeva l’edificabilità dei terreni, e il Consiglio di Stato aveva dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse.
La società quantificò il ristoro in euro 202.500, comprensivi del danno patrimoniale asseritamente subito per il protrarsi del giudizio, chiedendo la disapplicazione dei limiti dell’art. 2-bis. Il Consigliere delegato liquidò euro 5.360 di equa riparazione. La Corte d’appello, in sede di opposizione, revocò il decreto e ridusse l’indennizzo a euro 4.400, compensando le spese. La società ricorse per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava l’illegittimità dell’art. 2-bis legge n. 89/2001 per contrasto con gli artt. 6 e 13 CEDU. La Corte ha ribadito che il sistema di quantificazione attua i principi dell’art. 6 CEDU nell’ambito del margine di apprezzamento riservato ai legislatori nazionali e che le disposizioni introdotte dal d.l. n. 83/2012 e dalla legge n. 208/2015 non contrastano con l’art. 117, primo comma, Cost. Il criterio del minimo di 400 euro per anno di ritardo ha recepito le indicazioni della giurisprudenza EDU e di legittimità, richiamandosi Sez. 6-2 n. 25964 del 24.09.2021. La liquidazione tra minimo e massimo integra un giudizio di fatto non censurabile in sede di legittimità per violazione di legge.
Il secondo motivo denunciava l’esclusione della risarcibilità del danno patrimoniale. La Corte ha confermato che la Corte distrettuale non ha omesso l’esame dei fatti, avendo escluso la rilevanza diretta del protrarsi del giudizio perché già nel 2008, a tre anni dall’inizio del processo, lo strumento urbanistico era stato modificato. La mancata realizzazione dell’investimento non dipese dalla pendenza della lite, ma dal nuovo assetto urbanistico, la cui legittimità era stata confermata in altro giudizio. Richiamando Sez. 6-2 n. 16327 del 30.07.2020 e Sez. 2 n. 33004 del 17.12.2024, la Corte ha affermato che è risarcibile solo il pregiudizio in rapporto causale con il ritardo, non quello che trova in un fattore autonomo la propria causa, degradando la durata irragionevole a mera occasione.
Il terzo motivo riguardava la compensazione delle spese e la pretesa assenza di un’opposizione incidentale del Ministero. La Corte ha precisato che l’opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma realizza la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento. Non è ipotizzabile un’opposizione incidentale della parte erariale, che può solo resistere alle domande dell’opponente; le eccezioni e le richieste di rigetto costituiscono la necessaria difesa dell’Amministrazione. La revoca del decreto opposto impone la regolazione delle spese sull’intera vicenda processuale secondo soccombenza, con richiamo a Sez. U n. 32061 del 31.10.2022. Il ricorso è stato respinto.
Nota della Redazione
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