Equa riparazione fallimentare e compenso unico per pluralità di parti (Cass. civ. Sez. 2 n. 14721 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la locuzione “di regola” contenuta nell’art. 2-bis, comma 1, della legge n. 89/2001 attribuisce al giudice il potere di discostarsi dai parametri minimi e massimi ivi previsti, anche liquidando un importo inferiore alla soglia minima, purché la decisione sia sorretta da adeguata motivazione. L’intervento del Fondo di garanzia Inps, così come la particolare complessità della procedura concorsuale, possono giustificare tale decurtazione. Quanto alle spese, nel procedimento di equa riparazione compete al difensore il compenso per la fase istruttoria, anche in assenza di prove costituende o consulenza tecnica. Infine, in applicazione dell’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55/2014, il compenso unico spettante all’avvocato che ha difeso più parti aventi la stessa posizione processuale va maggiorato percentualmente per ciascuna parte assistita, anche quando le pretese sono esattamente coincidenti.

Il Fatto

Il Ministero della Giustizia propose opposizione avverso il decreto con cui il Consigliere delegato della Corte d’appello di Milano aveva accolto la domanda di indennizzo per l’eccessiva durata del fallimento di una società, presentata da alcuni creditori ammessi al passivo. La procedura si era protratta per tre anni oltre il termine ragionevole per uno dei ricorrenti e per quattro anni per gli altri.

La Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’opposizione, aveva ridotto l’indennizzo annuo per tutti i ricorrenti, valorizzando la complessità della procedura, l’impatto dell’emergenza pandemica e, per due dei creditori, il parziale soddisfacimento delle pretese tramite l’intervento del Fondo di garanzia Inps. I creditori hanno impugnato il decreto con ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione del minimo indennitario e l’errata liquidazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha innanzitutto rigettato il primo motivo di ricorso, volto a censurare la riduzione dell’indennizzo al di sotto della soglia minima. Richiamando il consolidato orientamento per cui l’intervento del Fondo di garanzia Inps giustifica la decurtazione (Cass. n. 28372 del 2020), la Corte ha precisato che la locuzione “di regola” trasforma i valori indicati dal legislatore in una forbice al cui interno il giudice provvede, attribuendogli il potere di discostarsi dai parametri predeterminati. Tale potere, come specificato da Cass. n. 4579 del 2026, è però condizionato all’esistenza di una motivazione adeguata, nella specie riscontrata anche in ragione della rilevante complessità del fallimento.

Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha accolto la censura dei ricorrenti affermando il principio, già espresso da Cass. n. 38477 del 2021, secondo cui nella liquidazione delle spese processuali al difensore compete il compenso per la fase istruttoria. Tale compenso non è limitato all’espletamento di prove costituende o di consulenza tecnica, ma include le ulteriori attività difensive previste dall’art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55/2014, come le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione delle domande.

La Corte ha infine ritenuto fondato anche il terzo motivo, concernente il diniego della maggiorazione del compenso per la pluralità delle parti assistite. Richiamando le recenti pronunce (Cass. n. 15946 del 2024), la Corte ha ribadito la regola del compenso unico prevista dall’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55/2014, in base alla quale l’onorario va liquidato una sola volta e poi maggiorato del 30% per ogni soggetto oltre il primo, fino a dieci, e del 10% per ogni soggetto oltre i primi dieci. Tale maggiorazione opera anche quando le pretese delle parti sono identiche, residuando in capo al giudice solo il potere di riduzione del compenso ex comma 4 dello stesso articolo, in presenza dei presupposti ivi indicati.

La Corte ha pertanto accolto il ricorso in relazione al secondo e al terzo motivo, cassando il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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