Equa riparazione: la parziale soddisfazione del credito non rende automaticamente bagatellare la pretesa (Cass. civ. Sez. 2 n. 10673 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, la liquidazione del danno non patrimoniale può scendere al di sotto della soglia minima legale solo se la pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto abbia carattere bagatellare o irrisorio. Tale carattere va valutato alla stregua di un elemento obiettivo, correlato al valore del bene oggetto della lite, e di un elemento soggettivo, relativo alle condizioni della parte richiedente. La mera parziale soddisfazione del credito, ancorché oltre la metà, non rende automaticamente irrisoria la pretesa, specialmente quando residuino crediti di importo significativo e si tratti di crediti retributivi di lavoratori dipendenti.
Il Fatto
Dieci lavoratori dipendenti, creditori ammessi al passivo del fallimento di una società, proponevano ricorso per equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, lamentando l’irragionevole durata della procedura concorsuale. Il decreto monocratico della Corte d’appello di Milano liquidava un indennizzo di euro 400 per anno; a seguito dell’opposizione del Ministero della Giustizia, il decreto collegiale riduceva la somma a euro 200 annui. La Corte territoriale motivava la riduzione considerando che i lavoratori avevano beneficiato dell’intervento del fondo di garanzia INPS, che aveva soddisfatto oltre la metà del credito di ciascuno, e la complessità della procedura fallimentare. I lavoratori ricorrevano per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, che denunciava la violazione dell’art. 2-bis, comma 1, della legge n. 89/2001. Il giudice di legittimità ha richiamato il principio, già affermato da Cass. n. 974/2020, secondo cui la possibilità di scendere al di sotto della soglia minima di liquidazione è subordinata alla natura bagatellare o irrisoria della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto. Tale natura deve essere apprezzata attraverso un duplice parametro: uno obiettivo, attinente al valore del bene conteso, e uno soggettivo, rapportato alle condizioni personali del richiedente.
La Corte ha quindi censurato il decreto impugnato per aver applicato in modo distorto il principio. I precedenti citati dalla Corte d’appello (Cass. n. 1551/2020 e Cass. n. 28268/2018) non erano pertinenti, in quanto in quei casi la liquidazione annua di euro 500 era stata ritenuta congrua, non già ridotta. La Corte ha altresì chiarito che la modesta entità del credito originario è concettualmente distinta dall’irrisorietà dello stesso. Nel caso di specie, dal prospetto riportato nella pronuncia impugnata emergeva che, pur essendo stati soddisfatti oltre la metà, ai ricorrenti residuavano crediti ammontanti a migliaia di euro, somma non certo irrisoria, soprattutto in considerazione della natura retributiva dei crediti vantati da lavoratori dipendenti.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinché quantifichi l’equo indennizzo tenendo conto del principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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