Equilibrio economico finanziario del gestore rifiuti e verifica pluriennale del PEF (TAR Toscana n. 26 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La verifica dell’equilibrio economico finanziario del gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, richiesta dall’art. 19 del MTR approvato con la delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF, non si esaurisce nel singolo esercizio ma investe la gestione nel suo complesso, in una dimensione pianificatoria pluriennale. Il disavanzo di una singola annualità non integra di per sé situazione di squilibrio e non obbliga l’ente territorialmente competente ad attivare il percorso di superamento dei limiti di crescita delle entrate tariffarie. Il recupero della sostenibilità della gestione può essere perseguito anche mediante misure di efficientamento dei costi, in coerenza con il principio di efficienza affermato dall’art. 1, comma 527, legge n. 205/2017 e dal paragrafo 18.4 del MTR. La determinazione dei coefficienti QLa, PGa e dei coefficienti di gradualità costituisce espressione di ampia discrezionalità dell’ente, sindacabile solo per eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce il servizio integrato dei rifiuti urbani nell’ambito ATO Toscana Sud. Ha impugnato le delibere con cui l’Assemblea dell’ambito ha determinato i PEF per l’anno 2021 dei singoli Comuni, i driver di ripartizione delle entrate tariffarie, il corrispettivo impianti e i coefficienti di graduità dei conguagli, dolendosi in particolare della validazione di piani che, a suo dire, riflettevano uno squilibrio economico generatosi nel 2019.
Il ricorso, inizialmente proposto davanti al TAR Lombardia per la contestuale impugnazione in via subordinata delle delibere ARERA, è stato riassunto davanti al TAR Toscana dopo la declinatoria di competenza. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, in via derivata delle delibere comunali di presa d’atto e, in subordine, delle deliberazioni ARERA, oltre al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo centrale: la verifica dell’equilibrio di cui all’art. 19, paragrafo 1, lett. c), del MTR. La ricorrente sosteneva che l’ATO avesse validato i PEF senza valutare la sostenibilità economica della gestione e senza attivare il superamento dei limiti tariffari. Il Tribunale ritiene la doglianza infondata, osservando che la valutazione è stata svolta nella delibera n. 16/2021 e che il MTR, in più punti, collega l’equilibrio alla nozione di gestione e non alla singola annualità.
Il percorso argomentativo valorizza il paragrafo 19.2 del MTR, secondo cui il PEF è aggiornato annualmente garantendo il raggiungimento dell’equilibrio della gestione, e il paragrafo 4.6, che consente di declinare misure di recupero della sostenibilità anche diverse dall’incremento tariffario. Il Collegio richiama inoltre i documenti di consultazione ARERA n. 196/2021 e n. 282/2021 e l’art. 177 d.lgs. n. 36/2023, che conferma la lettura dell’equilibrio come parametro dell’intera concessione.
La Corte esclude che le perdite registrate nel 2019 integrino di per sé lo squilibrio dichiarato, rilevando che la relazione al bilancio prospettava una tenuta positiva del complesso aziendale e che il gestore non aveva fornito il PEF pluriennale più volte richiesto. Sulle censure avverso le delibere ARERA, il Tribunale richiama il principio del riconoscimento dei soli costi efficienti, quale affermato da Cons. Stato, sez. II, n. 7196 del 2023 e da Cons. Stato, sez. II, n. 736 del 2023.
Quanto ai limiti di crescita, il Collegio ritiene conforme al MTR l’applicazione del limite a livello di singolo comune, richiamando la determinazione ARERA n. 2/2020 e la delibera n. 57/2020. La fissazione dei coefficienti QLa e PGa rientra nella discrezionalità dell’ente, sindacabile solo per eccesso di potere: le esclusioni di alcuni servizi e l’uso di determinati indicatori non risultano illogici, e la censura sul calcolo biennale è priva di interesse concreto.
Il Tribunale respinge anche le doglianze sui coefficienti di gradualità, ribadendo l’imperatività della disciplina regolatoria e la sua attitudine a eterointegrare i contratti di servizio in corso, e quelle sul corrispettivo impianti, escluso dall’ambito del MTR e non comparabile con la posizione del gestore. Il quinto motivo, relativo alle delibere comunali, è dichiarato inammissibile per difetto di connessione procedimentale e, comunque, infondato; la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. n. 138/2011 è ritenuta irrilevante. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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