Revoca del nulla osta stagionale per disconoscimento della richiesta datoriale (TAR Puglia n. 503 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro stagionale, conseguente all’accertato disconoscimento da parte del datore di lavoro della richiesta di assunzione, costituisce espressione di potere vincolato di controllo dei requisiti e non richiede, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento né il preavviso di rigetto, poiché il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello adottato. L’eventuale buona fede del lavoratore è irrilevante, essendo venuto meno un presupposto essenziale dell’autorizzazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, era entrato regolarmente in Italia sulla base di un nulla osta per lavoro stagionale rilasciato su richiesta di una società. Successivamente, lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva adottato un provvedimento di revoca, fondato sul disconoscimento della richiesta di avvio al lavoro da parte della società richiedente, risultante da una denuncia.
Il provvedimento era stato comunicato al lavoratore solo a seguito di un’istanza di accesso agli atti. Il ricorrente ne aveva dedotto l’illegittimità per violazione delle garanzie partecipative e per carenza di motivazione, evidenziando il proprio inserimento nel tessuto lavorativo italiano.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, ritenendo l’impugnazione infondata. La disciplina speciale dei flussi di ingresso per lavoro stagionale, di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 286/1998, presuppone una richiesta effettiva da parte del datore di lavoro; la successiva emersione di elementi ostativi, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, legittima la revoca del nulla osta e del visto.
La circostanza del disconoscimento della richiesta da parte della società richiedente non è stata contestata e fa venire meno la legittimazione stessa alla domanda di nulla osta, inficiando l’autorizzazione sin dall’origine. Il Giudice ha qualificato la revoca come fattispecie di decadenza o revoca sanzionatoria, espressione di potere vincolato di controllo dei presupposti dell’atto ampliativo.
Il Tribunale ha escluso rilievo all’eventuale buona fede soggettiva del lavoratore, osservando che la gestione programmata dei flussi migratori non ammette deroghe. Ha inoltre valorizzato la circostanza che il ricorrente svolgesse attività in una regione diversa da quella di destinazione, sintomatica del venir meno del legame con l’opportunità lavorativa che ne aveva giustificato l’ingresso.
Quanto alle censure procedimentali, il Collegio ha ritenuto applicabile l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990: trattandosi di procedimento vincolato, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, con conseguente inidoneità delle omissioni partecipative a travolgere l’atto. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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