Accertamenti istruttori sui criteri di perimetrazione dei lotti demaniali marittimi (TAR Puglia n. 828 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Tribunale amministrativo, ai sensi degli artt. 65 e 66 cod. proc. amm., può disporre d’ufficio indagini istruttorie quando la causa non sia matura per la decisione e sussista la necessità di accertare elementi fattuali complessi e decisivi. La mancata sospensione del procedimento di gara non esime l’Amministrazione dal dovere di darvi corso, ma non preclude al giudice di acquisire, tramite una relazione di chiarimenti, gli elementi conoscitivi sui criteri di individuazione, localizzazione e perimetrazione dei lotti demaniali marittimi da affidare in concessione, dovendo tali operazioni risultare conformi al Piano Regionale delle Coste e alle relative norme tecniche di attuazione. L’istruttoria è funzionale a verificare l’idoneità dei singoli lotti a soddisfare le finalità funzionali del bando, anche con riferimento all’allaccio alle reti fognaria e idrica e all’accessibilità dalla viabilità pubblica. L’ordinanza istruttoria non decide il merito della controversia ma ne rinvia la trattazione a una successiva udienza pubblica.

Il Fatto

Una società operante nel settore turistico-ricreativo (di seguito, “la società”), già titolare di concessioni demaniali marittime sul territorio del Comune di Castellaneta, ha impugnato gli atti con i quali l’ente locale ha indetto la procedura selettiva per l’assegnazione in concessione dei lotti demaniali del proprio litorale. Con il ricorso introduttivo, successivamente integrato da motivi aggiunti, la società ha censurato la legittimità del bando di gara, della determinazione dirigenziale di approvazione dello schema, nonché delle delibere di giunta comunale che hanno definito gli indirizzi operativi e, da ultimo, incrementato il numero dei lotti da affidare da trenta a trentacinque. Il Comune di Castellaneta si è costituito in giudizio per resistere alle avverse pretese. All’udienza pubblica del 19 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, valutati gli atti di causa, ha ritenuto che la controversia non sia ancora matura per essere decisa nel merito. Prima di pronunciarsi sulla fondatezza delle censure dedotte dalla società, ha ravvisato la necessità di acquisire ulteriori e dettagliati elementi conoscitivi, disponendo un incombente istruttorio nei confronti del Comune di Castellaneta ai sensi degli artt. 65 e 66 cod. proc. amm..

L’oggetto dell’accertamento richiesto è duplice. In primo luogo, l’Amministrazione comunale è stata invitata a chiarire, con una relazione corredata da rilievi planimetrici e fotografici, le modalità e i criteri seguiti per l’individuazione e la localizzazione dei lotti da affidare in concessione. L’indagine è volta in particolare a verificare che le operazioni di perimetrazione siano state compiute nel rispetto dei criteri previsti dal Piano Regionale delle Coste, con l’indicazione delle specifiche norme e relative norme tecniche di attuazione che hanno trovato concreta applicazione. In secondo luogo, il giudice ha richiesto di precisare le caratteristiche dei singoli lotti, al fine di accertare se gli stessi siano concretamente idonei a garantire il rispetto delle finalità funzionali del bando e delle correlate esigenze strutturali, se siano dotati di allaccio alla rete fognaria e all’acquedotto, e se risultino accessibili o collegabili alla viabilità pubblica.

Il Collegio ha stabilito che l’adempimento istruttorio debba essere assolto entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza. Ha inoltre precisato che la mancata adozione di misure cautelari di sospensione non esime il Comune dal dovere di dare corso alla procedura selettiva già avviata. La trattazione del merito è stata conseguentemente rinviata alla successiva udienza pubblica del 30 settembre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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