Equivalenza tecnica in gara e discrezionalità della commissione giudicatrice (Cons. Stato n. 9200 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di equivalenza tecnica dei prodotti offerti in gara, svolto dalla commissione giudicatrice sulla base della documentazione presentata dall’operatore economico, è espressione di discrezionalità tecnica e come tale è sottratto al sindacato di legittimità, salvo che ricorrano manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti. L’equivalenza non attiene alla mera descrizione formale del prodotto, ma alla sua funzionalità rispetto alle esigenze della stazione appaltante: le specifiche tecniche servono a rendere intellegibili le necessità dell’amministrazione, non a descrivere minuziosamente le caratteristiche del bene. Il principio di equipollenza presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche, quale conformità sostanziale e funzionale alle medesime. Ne deriva che la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza secondo criteri di conformità sostanziale, non secondo riscontri formalistici.
Il Fatto
La società seconda graduata nel lotto n. 46 di una procedura aperta per la fornitura di antisettici e disinfettanti al servizio sanitario regionale impugnava l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata. Il lotto richiedeva una salvietta detergente disinfettante a base di perossido di idrogeno e tensioattivi, senza alcool, fenolo o aldeidi, destinata alla detersione e disinfezione senza risciacquo di superfici di dispositivi medici, comprese le sonde ecografiche.
L’appellante contestava la mancata esclusione dell’aggiudicataria, il cui prodotto conteneva sali di ammonio quaternario e sarebbe stato destinato al solo uso esterno, non equivalente a quello richiesto. Il TAR adito respingeva il ricorso, ritenendo che la sigla DM nel capitolato individuasse sonde destinate unicamente alla cute integra. Proponeva quindi appello la seconda graduata, deducendo l’erronea lettura della legge di gara e l’ambiguità della clausola tecnica.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta la questione centrale: se il prodotto offerto dall’aggiudicataria fosse idoneo a sterilizzare gli strumenti indicati nella legge di gara, incluse le sonde ecografiche a contatto con mucose e cute non integra. Richiamando il punto 1.1. del capitolato, il Collegio osserva che la lex specialis distingueva espressamente i prodotti per uso su cute lesa e mucosa, per i quali era necessaria l’autorizzazione AIC, da quelli per sola disinfezione, contrassegnati DM.
La Corte ritiene quindi inconferenti le distinzioni tra disinfettanti di basso e alto livello e le differenze di classificazione regolatoria, poiché la legge di gara non aveva destinato il prodotto alle sonde semicritiche o critiche. Sul piano dell’equivalenza, il Collegio rileva che l’aggiudicataria aveva presentato la dichiarazione di equivalenza corredata da scheda tecnica, scheda di sicurezza e letteratura scientifica, che attestavano specifiche tecniche equivalenti e superiori in termini prestazionali e di compatibilità.
La valutazione della commissione, si legge, è espressione di discrezionalità tecnica secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità; le censure sul merito sono sottratte al sindacato di legittimità salvo manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti, come affermato nella giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. III, n. 3545 del 2025; Cons. Stato, Sez. III, n. 7900 del 2024). L’equivalenza, precisa il Collegio, attiene alla conformità sostanziale e funzionale alle specifiche, non al riscontro formalistico della descrizione del prodotto.
Quanto al secondo motivo, l’appellante lamentava l’ambiguità del bando che le avrebbe impedito un’offerta consapevole. Il Consiglio di Stato ritiene che tale ambiguità, per una lettura piana del capitolato, non sussista affatto, e dichiara comunque infondato il motivo. L’appello è quindi respinto con conferma della sentenza impugnata; le spese del grado sono compensate in considerazione dei profili interpretativi di nozioni tecniche.
Nota della Redazione
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