Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro e nomina commissario ad acta (TAR Sicilia n. 876 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, compresa la pretesa del difensore dichiaratosi antistatario per le spese del giudizio di cognizione, e nomina, per il caso di inerzia, il commissario ad acta quale ausiliario del giudice. Il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettata per i decreti ex legge Pinto, può essere applicata per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con nomina di un dirigente dello stesso Ministero senza compenso.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia chiedendo l’ottemperanza alla sentenza con cui la sezione lavoro del Tribunale di Palermo aveva riconosciuto il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare complessivi euro 1.000,00 mediante buoni elettronici di pari valore nominale e al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 258,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore che agisce anche in nome proprio.

Il titolo è stato notificato in forma esecutiva, è divenuto cosa giudicata come da certificazione di non proposta impugnazione e l’amministrazione è rimasta inerte oltre il termine di legge. Di qui il ricorso per ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato del titolo, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, di cui è stata fornita prova. Il ricorso va dunque accolto nei limiti illustrati.

Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere al puntuale e integrale pagamento nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Nell’ipotesi di inutile decorso, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze.

Quanto al compenso, il Collegio esclude ogni emolumento: la nomina di un dirigente dello stesso Ministero resistente rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione di art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge Pinto, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo il richiamato orientamento (TAR Calabria n. 479 del 2025; TAR Sicilia n. 291 del 2025; TAR Campania n. 5142 del 2024; TAR Sardegna n. 983 del 2023).

Il giudice precisa che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza (C.G.A.R.S. n. 138 del 2015). Il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco degli indirizzi PEC per il P.A.T.; ogni ritardo nell’esecuzione è foriero di responsabilità amministrativa. Le spese seguono la soccombenza, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., e sono liquidate in euro 552,00 oltre accessori, in favore del difensore antistatario, avendo riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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