Equo indennizzo e giudicato: effetti conformativi limitati alla dipendenza da causa di servizio (TAR Toscana n. 1197 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo si forma esclusivamente sui vizi dell’atto ritenuti sussistenti alla stregua dei motivi dedotti e il suo effetto conformativo opera nei limiti del decisum. Ove la sentenza abbia accertato l’erroneità del presupposto di fatto sul quale l’amministrazione aveva negato la dipendenza da causa di servizio, l’obbligo di conformazione riguarda solo tale profilo e non si estende alla questione dell’ascrizione a tabella dell’infermità, rimasta estranea al giudizio. Ne consegue l’inammissibilità della domanda di ottemperanza su questo secondo aspetto, restando esperibile l’impugnazione ordinaria. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni medico-legali è limitato al travisamento dei fatti e alla macroscopica illogicità, non potendo il giudice sostituire il proprio convincimento a quello dell’organo tecnico né supplire con perizia di parte o consulenza tecnica d’ufficio.
Il Fatto
Il ricorrente, primo luogotenente dell’esercito, aveva chiesto nel 2009 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità riportate in teatro operativo. La Commissione medica ospedaliera aveva ascritto la patologia alla tabella B, ma il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva negato il nesso causale, imputando la lesione meniscale a processi degenerativi. Il successivo decreto ministeriale aveva quindi respinto l’istanza.
Con una precedente sentenza il TAR Toscana aveva accolto l’impugnazione per difetto di motivazione e di istruttoria, rilevando che il Comitato aveva esaminato solo l’evento del 7.06.2009 e non quello del 29.05.2009, potenzialmente idoneo a innescare la patologia meniscale. In sede di riesercizio del potere il Comitato riconosceva la dipendenza da causa di servizio, ma la CMO giudicava l’infermità non ascrivibile a tabella; da qui il decreto di rigetto dell’equo indennizzo e il ricorso per ottemperanza e, in subordine, per annullamento. Nelle more, un nuovo verbale rettificava l’ascrizione alla tabella B e un nuovo decreto riconosceva il diritto all’equo indennizzo di tabella B, escludendo però l’aggravamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce l’ambito del giudizio di ottemperanza: la verifica dell’esatto adempimento va condotta nel quadro fattuale e giuridico della sentenza da eseguire, mediante una puntuale attività di interpretazione del giudicato basata sulla sequenza petitum – causa petendi – motivi – decisum. Richiamando Cons. Stato, sez. III, 2 luglio 2024, n. 5862, si precisa che il giudicato si forma solo sui vizi ritenuti sussistenti in relazione ai motivi dedotti.
Applicando tale criterio, la sentenza presupposta aveva accertato l’erroneità del presupposto di fatto assunto a fondamento del giudizio sulla dipendenza, ma non conteneva alcun riferimento all’ascrizione a tabella. L’effetto conformativo opera dunque solo sulla prima questione; la domanda di ottemperanza sul secondo profilo è inammissibile. Restava integra la facoltà di impugnazione ordinaria, esercitata con le domande subordinate.
Quanto al ricorso introduttivo, la domanda di annullamento è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo i nuovi provvedimenti sostituito gli atti impugnati e parzialmente satisfatto la pretesa. Passando ai motivi aggiunti, il Collegio esclude che l’amministrazione abbia omesso di valutare le istanze del 2019 e del 2023: la documentazione medica successiva era già stata esaminata dalla CMO nei verbali del 2019 e del 2024, mentre la nota del 2023 costituiva un mero sollecito privo di nuovi elementi.
Il riferimento alle tabelle INAIL è ritenuto ragionevole: la corrispondenza tra categoria e percentuale di invalidità, già codificata dall’allegato 1 del D.P.R. n. 37/2009 (abrogato dall’art. 2269, co. 1, d.lgs. n. 66/2010), costituisce un criterio interpretativo utile. Poiché agli esiti di meniscectomia artroscopica le tabelle INAIL attribuiscono il 2%, l’ascrizione alla tabella B risulta adeguata. Il sindacato giudiziale resta limitato al travisamento dei fatti e alla macroscopica illogicità (TAR Marche, sez. I, 10 maggio 2024, n. 449; TAR Friuli-Venezia Giulia, 29 settembre 2020, n. 333), senza che la perizia di parte possa contraddire l’organo tecnico né giustificare una consulenza tecnica d’ufficio esplorativa.
Il quarto motivo aggiunto è infondato: l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non si applica al procedimento disciplinato dal D.P.R. n. 461/2001, in virtù del principio di specialità. Il quinto motivo è parimenti infondato, avendo i termini del procedimento natura ordinatoria e non perentoria. Spese compensate.
Nota della Redazione
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