Ottemperanza al giudicato sulla carta docente dei supplenti (TAR Molise n. 56 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente precario, titolare di supplenze sino al 30 giugno o al 31 agosto, il diritto alla carta elettronica del docente costituisce titolo esecutivo azionabile in sede di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. La notifica della copia conforme della sentenza alla pubblica amministrazione, effettuata ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, è idonea a integrare la costituzione in mora dell’amministrazione inadempiente. Ove l’amministrazione non ottemperi nel termine assegnato, il giudice nomina un commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria con supplenze negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, aveva ottenuto dal Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla carta elettronica del docente per gli anni in cui aveva prestato servizio, con condanna dell’Amministrazione all’attribuzione della somma di € 2.500,00 oltre rivalutazione e interessi. La sentenza, depositata il 25 marzo 2025, era passata in giudicato, come attestato dal Tribunale di Larino il 30 luglio 2025, e notificata in copia conforme all’indirizzo PEC del Ministero dell’Istruzione e del Merito già in data 25 marzo 2025.
Nonostante la notifica, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla statuizione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. chiedendo che il giudice amministrativo ordinasse l’esecuzione del giudicato e nominasse fin da subito un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Quanto all’ammissibilità, ha accertato che il giudicato si era formato, come dimostrato dall’attestazione del Tribunale di Larino, e che la notifica della copia conforme della sentenza all’indirizzo PEC dell’Amministrazione era avvenuta ritualmente. In proposito, il Collegio ha richiamato le modifiche introdotte dall’art. 475 cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla legge n. 197/2022, precisando che dal 28 febbraio 2023 non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all’originale.
Sul piano della giurisdizione, il TAR ha chiarito che la sentenza del giudice ordinario del lavoro rientra tra i titoli le cui statuizioni possono essere attuate con il rimedio dell’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, in quanto finalizzato a ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, ha accertato la corrispondenza della somma richiesta di € 2.500,00 a titolo di sorta capitale con quella indicata nella sentenza del Tribunale di Larino.
Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ancora inadempiente, di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di inottemperanza perdurante oltre tale termine, ha nominato un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro ulteriori 40 giorni su istanza della ricorrente.
Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 750,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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