Liquidazione della quota del socio receduto fuori dal tribunale delle imprese (Cass. civ. Sez. I n. 10325 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa, la controversia avente ad oggetto il credito alla liquidazione della quota del socio receduto non integra una lite tra soci ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003. La competenza si determina in base all’oggetto sostanziale della domanda e richiede un legame diretto con i rapporti societari o con le partecipazioni sociali, da valutare secondo il criterio del petitum sostanziale identificato in funzione della causa petendi. Il recesso da una società di persone è atto unilaterale recettizio: il socio, una volta comunicato il recesso, perde lo status socii e il diritto agli utili, pur senza aver ottenuto la liquidazione della quota, che costituisce effetto legale e non condizione sospensiva.
Il Fatto
Una socia di una s.a.s., a seguito della trasformazione della società in s.r.l., comunicava il proprio recesso e chiedeva la liquidazione della quota. Il Tribunale di Salerno, su suo ricorso, emetteva nei confronti della società un decreto ingiuntivo per oltre due milioni di euro. La società proponeva opposizione.
Con ordinanza del 16.02.2023 il Tribunale accoglieva l’eccezione dell’opponente e dichiarava la propria incompetenza, indicando come competente la sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Napoli. Il giudice riteneva che il diritto alla liquidazione fosse sorto all’esito della trasformazione, consolidatasi con l’iscrizione nel registro delle imprese, e che il recesso fosse intervenuto dopo tale iscrizione. La ricorrente ha proposto regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono ritenuti fondati. La ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’art. 2500 c.c., avendo perso la qualità di socia dall’esercizio del recesso e essendo divenuta creditrice della società per la liquidazione della quota, e la violazione dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168/2003, non trattandosi di lite tra soci ma tra un ex socio e la società trasformata.
La Corte ribadisce che, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai diritti a esse inerenti, di cui all’art. 3, commi 2, lett. b), e 3, d.lgs. n. 168/2003, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, la competenza si determina in relazione all’oggetto della controversia. Occorre un legame diretto con i rapporti societari e le partecipazioni, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione della causa petendi e della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, secondo il precedente Cass. n. 22149/2020.
Nel caso di specie il Tribunale non ha considerato che la causa petendi dell’azione non è ancorata al rapporto societario o alle partecipazioni, ma a un mero diritto di credito alla liquidazione della quota. Nello stesso senso il medesimo Tribunale si era ritenuto competente nell’emettere il decreto ingiuntivo.
Il recesso da una società di persone è atto unilaterale recettizio e la liquidazione della quota non ne è condizione sospensiva, ma effetto stabilito dalla legge: il socio, comunicato il recesso, perde lo status socii e il diritto agli utili, anche senza aver ottenuto la liquidazione, come affermato da Cass. n. 21036/2017. Venuto meno lo status, nessun rapporto societario cui ancorare la competenza del tribunale delle imprese è ravvisabile, tanto più che la società è stata posta in liquidazione. Il ricorso è accolto, l’ordinanza cassata e la competenza dichiarata del Tribunale di Salerno, con regolazione delle spese in sede di decisione della causa.
Nota della Redazione
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