DASPO: nuova società calcistica non eredita automaticamente l’obbligo di presentazione (Cass. pen. n. 9575/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di presentazione alla polizia imposto con DASPO in relazione agli incontri di una determinata società calcistica perde efficacia quando quella società cessa l’attività, viene esclusa dal campionato e perde il titolo sportivo. La costituzione di una nuova società rappresentativa della medesima città non determina l’automatica estensione della precedente prescrizione, trattandosi di soggetto giuridicamente autonomo. Il principio di tassatività e la natura limitativa della libertà personale del provvedimento impediscono interpretazioni estensive. L’eventuale prosecuzione dell’obbligo rispetto alla nuova compagine richiede un nuovo provvedimento questorile, da sottoporre a convalida giudiziaria.
Il Fatto
Il destinatario di un DASPO chiedeva la revoca dell’obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia imposto in occasione delle competizioni disputate da una determinata società calcistica e delle partite della Nazionale giocate in una specifica città. Dopo l’adozione della misura, la società professionistica veniva esclusa dal campionato, posta in liquidazione giudiziale, privata dell’affiliazione federale e del titolo sportivo.
Successivamente veniva ammessa a un campionato dilettantistico una nuova società rappresentativa della stessa città, riconducibile a un diverso gruppo imprenditoriale. Il giudice per le indagini preliminari rigettava l’istanza di revoca. Il ricorrente sosteneva che il mutamento della compagine sportiva avesse fatto venir meno il presupposto della prescrizione originariamente imposta.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dall’art. 6, comma 5, l. n. 401/1989, secondo cui l’obbligo di presentazione deve essere revocato o modificato quando siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne avevano giustificato l’emissione. La Corte ribadisce inoltre che il giudice competente a pronunciarsi sulla richiesta di revoca o modifica è il giudice per le indagini preliminari già investito della convalida della prescrizione.
Sul piano sostanziale, il Collegio richiama il principio secondo cui, quando la squadra espressamente indicata nel DASPO cessa la propria attività, non è possibile estendere automaticamente l’obbligo agli incontri di una società sportiva diversa. La prescrizione incide sulla libertà personale e deve quindi essere interpretata secondo criteri di stretta legalità e tassatività. L’identità territoriale o la comune denominazione cittadina non sono sufficienti a creare continuità giuridica tra soggetti sportivi distinti.
Nel caso concreto, la precedente società aveva perso l’affiliazione federale e il titolo sportivo, mentre la nuova compagine era riconducibile a un soggetto societario diverso ed era stata ammessa a un differente campionato. La Corte esclude quindi che la prescrizione potesse considerarsi automaticamente adattata alla nuova realtà sportiva. Né la generica indicazione, nel dispositivo del DASPO, della squadra della città consentiva un’interpretazione estensiva, poiché la motivazione del provvedimento individuava specificamente la società cui erano riferiti i fatti originari.
La conseguenza è che l’obbligo di presentazione deve ritenersi sostanzialmente inefficace, per la parte riferita alla società calcistica cessata, dal momento della liquidazione, dell’esclusione dal campionato e della perdita del titolo sportivo. Resta tuttavia necessaria una formale decisione del giudice sulla revoca, anche perché il provvedimento comprendeva un’ulteriore prescrizione relativa alle partite della Nazionale, suscettibile in ipotesi di sopravvivere se risultasse ancora attuale la pericolosità sociale del destinatario. L’ordinanza viene quindi annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.