La liquidazione sotto i minimi tariffari è illegittima se supera la riduzione del 50% (Cass. civ. Sez. 2 n. 17307 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigore del regime introdotto dal D.M. n. 37/2018, non è consentita la liquidazione delle spese processuali in misura derivante da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014. Tale soglia minima di riduzione è il frutto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso e a garantire, tramite una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l’uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni. Ne consegue che la liquidazione effettuata in violazione di detto limite minimo è illegittima, a prescindere dalla sussistenza di una motivazione sul discostamento dai valori tariffari.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata nel 2022, accoglieva l’appello proposto dal contribuente avverso una cartella esattoriale e dichiarava inefficace l’atto impositivo. Il giudice di merito condannava la Prefettura e l’Agenzia delle entrate-Riscossione alla rifusione delle spese del grado, liquidandole in misura inferiore ai minimi tariffari. Avverso la pronuncia sulle spese, la parte interamente vittoriosa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ. e dell’art. 111 Cost..
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione civile ha ritenuto il motivo di ricorso fondato. Nel sistema delineato dal D.M. n. 37/2018, che ha novellato il testo dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, la riduzione del compenso rispetto ai valori medi non può eccedere la soglia del 50%. Si tratta di un vincolo stringente per il giudice, che non conserva più il potere di discostarsi dai parametri tabellari al di sotto di tale limite minimo senza incorrere in una liquidazione illegittima.
La Corte ha chiarito che questa scelta normativa è finalizzata a garantire l’uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni, a tutela del decoro della professione forense e del livello della prestazione professionale. La disposizione, quindi, specifica con maggiore chiarezza l’inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione da parte degli organi giudicanti, come già affermato da Cass. Sez. 2 n. 9815 del 2023.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva riconosciuto alla parte vittoriosa somme inferiori a quelle risultanti dalla massima riduzione percentuale consentita dalla legge. La Corte ha pertanto cassato la sentenza limitatamente alla pronuncia sulle spese di lite e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ..
Le spese del giudizio di appello sono state rideterminate in Euro 1.276,00 per compensi, oltre accessori di legge, in applicazione dei parametri minimi del D.M. n. 55/2014. La Prefettura e l’ADER, già soccombenti in appello, sono state condannate in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed esborsi, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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