Errore revocatorio e doppia conforme: la Cassazione respinge la revocazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 17310 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura che attribuisce alla Corte di cassazione un errore di valutazione sulla normativa processuale applicabile si inquadra nell’errore di diritto e non è idonea a fondare il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., che presuppone un vizio di percezione del fatto. La valorizzazione della conformità della decisione di secondo grado rispetto a quella di primo grado, ai fini dell’inammissibilità del motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., può fondarsi sull’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. anche dopo la sua abrogazione, quando la norma risulti applicabile ratione temporis in relazione alla data di introduzione del giudizio di appello.
Il Fatto
I ricorrenti proponevano ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., avverso l’ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, che aveva confermato il rigetto della domanda di acquisto per usucapione di un immobile. Il ricorso originario si fondava su due motivi: il primo, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per omessa motivazione circa il titolo di godimento dell’immobile; il secondo, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente.
L’ordinanza impugnata aveva escluso l’ammissibilità della prima doglianza, rilevando la conformità delle decisioni di merito ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., e del secondo motivo, per la presenza di una motivazione rispondente al minimo costituzionale ex art. 111 Cost.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti lamentavano la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 35, commi 1 e 5, d.lgs. n. 149/2022 e della l. n. 197/2022, sostenendo che la Corte, nel decidere il ricorso originario, avesse erroneamente applicato la disciplina della doppia conforme e la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., a un giudizio di appello instaurato nel 2016, prima dell’entrata in vigore della riforma.
La Corte osserva che la critica involge una valutazione sulla normativa applicabile, che si sostanzia in un errore di diritto, non in un errore di fatto. Tale ultimo errore, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è l’unico che può legittimare la revocazione, riguardando la percezione degli elementi fattuali della controversia.
Anche volendo ricondurre la doglianza all’errore di fatto nella percezione della data di introduzione del giudizio di appello, la Corte evidenzia che l’ordinanza impugnata ha correttamente applicato l’art. 348-ter c.p.c., norma introdotta dal d.l. n. 83/2012 e applicabile ai giudizi di appello radicati dopo l’11 settembre 2012, come quello in esame. Il meccanismo della doppia conforme era quindi già vigente, rendendo inammissibile il motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Quanto al secondo profilo, la Corte precisa che la limitazione del sindacato di legittimità sulla motivazione non deriva dalla riforma del 2022, ma dal d.l. n. 83/2012, applicabile alle sentenze d’appello pubblicate dopo la sua entrata in vigore. La valutazione sulla sufficienza della motivazione, operata all’esito di un ragionamento di contenuto valutativo, esula dall’ambito dell’impugnazione per revocazione. Il ricorso è, pertanto, respinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e della sanzione ex art. 96 c.p.c.
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Nota della Redazione
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