Errore materiale nella domanda di finanziamento PNRR e dovere di soccorso istruttorio (Cons. Stato n. 9410 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 opera in termini generali, senza limitazioni correlate al tipo di procedura, e trova applicazione anche nelle procedure c.d. a sportello. Il potere-dovere di chiedere chiarimenti e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete costituisce corollario dei principi di collaborazione e buona fede oggettiva. La verificazione in concreto va condotta alla luce della natura dell’adempimento e della sua incidenza sull’equilibrio della procedura: l’interlocuzione è legittima quando è diretta a risolvere un’ambiguità dichiarativa emergente dagli atti già acquisiti, e non alla produzione di nuovi documenti. Essa non altera la par condicio né la speditezza dell’iter quando non abbia valenza integrativa dell’istanza originaria.

Il Fatto

Una società agricola attiva nella produzione primaria ha chiesto al Gestore dei servizi energetici il contributo in conto capitale previsto dal d.m. 19 aprile 2023 per la misura “Parco Agrisolare” del PNRR, per un impianto fotovoltaico da 96 kW su tre fabbricati. Nell’allegato A al decreto gli interventi sono distinti tra la Tabella 1A, destinata a soddisfare esigenze di autoconsumo, e la Tabella 4A, riferita agli investimenti eccedenti il limite di autoconsumo, ciascuna con distinto stanziamento e disciplina.

Nella domanda, compilata su piattaforma online mediante selezione di opzioni predefinite, la società ha indicato di rientrare nella Tabella 1A. La relazione tecnica e una dichiarazione sostitutiva caricata in luogo della documentazione sui consumi facevano però riferimento alla Tabella 4A. Il GSE ha negato il contributo, ritenendo prevalente l’indicazione della domanda, non provato il vincolo di autoconsumo, non consentito lo spostamento tra tabelle e carente il report PVGIS. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso; la società ha appellato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’appello. Dagli atti emerge con sufficiente chiarezza che la volontà della società era di richiedere il finanziamento per un investimento riconducibile alla Tabella 4A e che l’indicazione della Tabella 1A costituiva un mero errore materiale, del quale il Gestore avrebbe dovuto consentire la rettifica. Alla domanda erano allegati due documenti univocamente riferiti alla Tabella 4A, entrambi resi nella medesima forma di dichiarazione sostitutiva e corredati di documento di identità: essi avrebbero dovuto quantomeno indurre l’amministrazione a chiedere chiarimenti.

Il Consiglio di Stato non condivide la tesi che nega in assoluto l’applicabilità del soccorso istruttorio a tutte le procedure a sportello. Il potere-dovere di chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di istanze erronee o incomplete è sancito dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 in termini generali, come affermato da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9 del 2014, ed è corollario dei principi di collaborazione e buona fede oggettiva di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. La praticabilità va verificata in concreto: per analoghe domande “Parco Agrisolare” il GSE ha consentito la produzione di osservazioni e documenti (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 6017 del 2025). Nel caso di specie una minima interlocuzione non avrebbe inciso sulla speditezza dell’iter, definito oltre un anno dopo la domanda, né alterato la par condicio, essendo volta alla mera risoluzione di un’ambiguità dichiarativa.

Decisivo è il rilievo che la dichiarazione della Tabella 1A proveniva dalla compilazione di un modulo predisposto dal Gestore, attraverso progressive selezioni tra opzioni predefinite, e si prestava quindi più facilmente alla commissione di errori materiali. Non vi è ragione di attribuirle significato prevalente rispetto alla rappresentazione contenuta nel materiale documentale integralmente predisposto dal richiedente. Le due tabelle, inoltre, si riferiscono ai medesimi soggetti e si distinguono per la tipologia dell’investimento, sicché l’inserimento della scelta in un campo denominato “Tipologia di impresa/attività” può aver indotto in errore.

Lo stesso provvedimento impugnato, nel negare lo “spostamento” dell’istanza, mostra che il GSE si era avveduto della reale intenzione della società: la discrasia emergeva da documenti contestualmente presentati e non da un cambio di volontà successivo. Accolto il primo motivo, diviene fondato anche il secondo, poiché cade l’obbligo di allegare le bollette e di provare il vincolo di autoconsumo. Parimenti fondato è il terzo motivo: il report PVGIS era richiesto solo per gli investimenti della Tabella 1A, e il GSE non ha confutato l’osservazione sulla vicinanza degli edifici, tale da superare la sensibilità dello strumento.

L’appello è dunque accolto e, in riforma della sentenza, è accolto il ricorso di primo grado con annullamento del provvedimento del 4 ottobre 2024. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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