Illecito permanente e risarcimento ridotto per inerzia dei proprietari (Cons. Stato n. 6372 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza con cui il giudice ordinario dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda di risarcimento per equivalente relativa all’esercizio di una funzione amministrativa non contiene alcun accertamento, suscettibile di passare in giudicato, in ordine al perfezionamento di una fattispecie di occupazione acquisitiva o alla titolarità del bene. Il giudice amministrativo, investito della domanda di restituzione e di risarcimento, accerta autonomamente la sussistenza dell’illecito permanente da occupazione sine titulo. Nel determinare il risarcimento, ai sensi dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., il giudice valuta il comportamento complessivo delle parti ed esclude i danni evitabili con l’ordinaria diligenza, secondo la regola richiamata dall’art. 1227, comma 2, cod. civ.. L’inerzia del danneggiato nel riassumere il giudizio davanti al giudice competente costituisce fatto valutabile ai fini della diminuzione del quantum, ma la decurtazione non può giungere a dimezzare la somma liquidata quando il ritardo sia stato favorito dall’evoluzione interpretativa incerta in materia di espropriazione indiretta.
Il Fatto
I proprietari di un fondo, occupato dal Comune per la realizzazione di una strada pubblica senza decreto di esproprio, convenivano l’ente davanti al giudice ordinario per ottenere la restituzione e il risarcimento. Il Tribunale civile dichiarava il difetto di giurisdizione, qualificando la vicenda come espressione di funzione amministrativa. I privati riassumevano la causa davanti al TAR Puglia solo nel 2017, chiedendo la condanna del Comune al risarcimento per l’occupazione illegittima, la restituzione previa riduzione in pristino e, in subordine, il valore venale del suolo.
Il TAR, espletata istruttoria, accoglieva in parte il ricorso: riconosceva la giurisdizione amministrativa, respingeva le eccezioni di difetto di legittimazione e di inammissibilità del ricorso collettivo, accoglieva la domanda risarcitoria limitandola al quinquennio anteriore alla notifica e ordinava la restituzione delle aree. Il Comune proponeva appello, contestando principalmente la configurabilità di una occupazione illegittima ancora in atto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le censure sulla legittimazione attiva e sull’ammissibilità del ricorso collettivo. Le visure catastali, gli stati di famiglia e le denunce di successione, aggiornati anche in appello, provano la titolarità del diritto; le posizioni dei ricorrenti, ciascuno pro quota, non presentano conflittualità di interessi.
Il nucleo dell’appello è la pretesa che il dictum del giudice civile abbia accertato il perfezionamento dell’occupazione appropriativa, con conseguente esaurimento del rapporto sostanziale. La tesi non regge: la sentenza del 2010, pronunciandosi sul solo difetto di giurisdizione, ha presupposto la trasformazione del fondo nell’ambito dell’attività amministrativa, senza statuire sul titolo del passaggio di proprietà né sulla fondatezza della pretesa. Manca dunque un accertamento coperto da giudicato; il giudice amministrativo accerta autonomamente la persistenza dell’illecito.
Cadono per conseguenza i motivi che presupponevano l’avvenuta conclusione del rapporto. L’amministrazione, inoltre, ha continuato a detenere e trasformare il fondo, senza atti idonei a costituire titolo di acquisto. Corretta è pertanto l’applicazione dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, che lascia al Comune la scelta tra restituzione e acquisizione sanante con effetti ex nunc.
La censura sui criteri di quantificazione ex art. 34, comma 4, cod. proc. amm. è inammissibile per genericità: l’appellante non indica a quale valore ancorare la stima anno per anno. È invece parzialmente fondata la doglianza sull’inerzia dei privati. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 3 del 2011 e il principio dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., il Collegio ritiene valutabile il comportamento di chi ometta di attivare gli strumenti di tutela.
Nel caso concreto, il ritardo di circa sette anni nel riassumere il giudizio integra un fatto rilevante. La decurtazione, tuttavia, non può dimezzare il quantum, perché la qualificazione dell’illecito ha conosciuto una lunga evoluzione interpretativa — dalle Sezioni Unite del 1983 e del 1988, alla censura della Corte EDU, fino alle pronunce del 2020 — che rendeva difficile prevedere l’esito dell’iniziativa. La riduzione è fissata nella misura del 30%. L’appello è accolto nei soli termini della riduzione del risarcimento; le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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