Errore materiale nell’offerta e verifica di anomalia: rettifica solo se ictu oculi (Cons. Stato n. 2845 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche l’errore materiale dell’offerta è rettificabile solo se consiste in una divergenza tra volontà e sua espressione letterale, riconoscibile ictu oculi dal documento d’offerta ed ex ante, senza bisogno di indagini ricostruttive né di fonti di conoscenza esterne o dichiarazioni integrative dell’offerente. La correzione deve limitarsi alla mera riconduzione della volontà erroneamente espressa a quella chiaramente desumibile dall’atto, pena l’inammissibile manipolazione postuma dell’offerta e la violazione della par condicio dei concorrenti. Il costo della manodopera dichiarato in gara costituisce parametro certo della verifica di anomalia quando l’errore non sia stato prospettato nel sub-procedimento, con la conseguenza che il giudizio di esclusione fondato su una commessa in perdita resiste alle censure. La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avverso l’originaria aggiudicazione presuppone un atto di conferma in senso proprio, adottato all’esito di una rinnovata istruttoria e di effettiva interlocuzione procedimentale con l’offerente.
Il Fatto
La Fondazione Stelline, organismo di diritto pubblico, indice una procedura ristretta per l’appalto integrato di restauro e recupero edilizio di una porzione del Palazzo delle Stelline e dell’annessa struttura alberghiera, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della graduatoria il R.T.I. Innova si colloca in prima posizione, seguito dal R.T.I. S.E.C.A.P.; la stazione appaltante avvia la verifica di anomalia, alla quale l’aggiudicataria risponde con giustificazioni ritenute congrue, e aggiudica definitivamente.
La seconda classificata impugna davanti al TAR Lombardia, che accoglie e dispone l’annullamento dell’aggiudicazione con subentro. Il Cons. Stato n. 10542 del 2024 accoglie l’appello per eccesso di potere giurisdizionale, rilevando la sostituzione della valutazione del giudice a quella del RUP e della commissione. La stazione appaltante rinnova il sub-procedimento e questa volta esclude il R.T.I. Innova, aggiudicando al R.T.I. S.E.C.A.P. Il TAR, dopo ordinanza cautelare di riesame e nuovo atto confermativo dell’esclusione, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e rigetta i motivi aggiunti. Propone appello il Consorzio Innova.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse. Richiamando il principio secondo cui tale declaratoria presuppone una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza (C.d.S., IV, n. 7446 del 2025), il Consiglio rileva che dopo il remand la stazione appaltante ha instaurato un effettivo contraddittorio, chiedendo chiarimenti su costi orari della manodopera, coerenza dei giorni lavorativi e numero medio degli operai, e ha poi domandato ulteriori precisazioni, anch’esse riscontrate.
Da ciò deriva che il nuovo provvedimento di esclusione non è atto meramente confermativo, ma atto di conferma in senso proprio, adottato all’esito di rinnovata istruttoria. Il fatto che l’Amministrazione abbia considerato anche le giustificazioni già acquisite non smentisce la conclusione, poiché la precedente pronuncia di annullamento aveva imposto un nuovo sub-procedimento che desse conto della congruità del costo della manodopera alla luce delle unità lavorative effettivamente impiegate, senza precludere la tipologia di giustificazioni assumibili.
Il secondo motivo investe il calcolo del costo orario. L’appellante sostiene che l’importo di € 32,47 fosse frutto di errore materiale, avendo esso incluso spese generali e utile, e che il valore corretto fosse quello netto di € 25,67. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato: l’errore è tale solo se ravvisabile ictu oculi e senza complesse indagini ricostruttive (C.d.S., VI, n. 978 del 2017; C.d.S., V, n. 796 del 2021; C.d.S., III, n. 7758 del 2020; C.d.S., V, n. 5638 del 2021; C.d.S., V, n. 5344 del 2022), dovendosi pervenire alla rettifica con ragionevole certezza e senza fonti esterne all’offerta.
Nel caso concreto le schede di analisi prezzi indicavano il costo orario per ciascuna figura professionale con l’aggiunta delle percentuali per spese generali e utile, e in alcuna fase del procedimento l’appellante aveva prospettato l’errore, emergendo solo con i motivi aggiunti. La base di calcolo resta dunque fissata in € 32,47, unico dato certo proveniente dall’offerente: su di esso il primo giudice ha correttamente calcolato un costo complessivo superiore all’utile d’impresa, delineando una commessa in perdita che giustifica il giudizio di anomalia. Le contestazioni sulla quantità di manodopera divengono irrilevanti. L’appello principale è rigettato; quello incidentale della Fondazione è dichiarato improcedibile per carenza di interesse, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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