Terzo condono, vincoli relativi e insanabilità delle opere abusive in Sicilia (TAR Sicilia n. 216 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, richiamando integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, recepisce anche il limite di cui al comma 27, lettera d), che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria in presenza di vincoli anche solo relativi. La declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale interpretativa, ad opera della Corte cost. n. 252/2022, conferma che le previsioni statali sulla determinazione massima dei fenomeni condonabili costituiscono norme di grande riforma economico-sociale. In presenza di impedimenti oggettivi che operano automaticamente, il parere della Soprintendenza è vincolato e non richiede la previa comunicazione dei motivi ostativi; l’annullamento per vizio formale è escluso dall’art. 21-octies della legge n. 241/1990 quando il contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso. La domanda di restituzione dell’oblazione e degli oneri di urbanizzazione è inammissibile per difetto di giurisdizione, non involgendo l’esercizio di poteri autoritativi.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare nel Comune di Lipari, isola di Vulcano, aveva realizzato un ampliamento in epoca anteriore al 26.5.2002 e presentato istanza di sanatoria ex art. 32 della legge n. 326/2003 e legge regionale n. 37/1985. La Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina esprimeva parere sfavorevole con nota del 13.03.2023; avverso tale atto il ricorrente proponeva ricorso gerarchico, sul quale si formava silenzio-rigetto.
Il ricorrente impugnava quindi il parere e il silenzio, deducendo la violazione del preavviso di rigetto, il difetto di motivazione e l’erronea applicazione della disciplina sul condono in zona vincolata. N Nelle more, il Comune di Lipari rigettava l’istanza con provvedimento del 16.04.2024, impugnato con motivi aggiunti. Il Comune non si costituiva; si difendeva la sola amministrazione regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama espressamente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003 nella sua integralità, dunque anche i limiti di rilasciabilità. La Corte cost. n. 252/2022, dichiarando illegittima la legge regionale interpretativa, ha chiarito che il rinvio comprende il comma 27, lettera d), e che le disposizioni statali sui limiti massimi del condono sono norme di grande riforma economico-sociale.
Nel caso concreto l’opera consiste in un ampliamento di 10,05 mq, rientra nella tipologia 1 dell’allegato 1 e insiste su area soggetta a tutela paesaggistica dal d.p.r.s. n. 5098/S/G del 7 settembre 1966. Difettano pertanto i presupposti della sanatoria: vengono in rilievo impedimenti oggettivi che operano automaticamente, che rendono superflua ogni valutazione di merito della Soprintendenza.
La censura sulla formazione del silenzio assenso ex art. 17, comma 6, della legge regionale n. 4/2003 è respinta: la norma riguarda il primo e il secondo condono, mentre per il terzo l’art. 32, comma 43, della legge n. 326/2003 qualifica il silenzio come rifiuto. L’amministrazione conserva quindi il potere e il parere, ove reso, assume carattere vincolato, non richiedendo preavviso di rigetto: valorizzare irregolarità formali sarebbe contrario ai principi di economicità, speditezza ed efficienza.
La motivazione per relationem è ritenuta sufficiente, essendo chiaramente individuata la circolare richiamata. Infine, la domanda di ripetizione delle somme versate a titolo di oblazione è dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, non concernendo nemmeno indirettamente l’esercizio di poteri autoritativi.
Nota della Redazione
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