Esclusione per irregolarità fiscale e fede privilegiata del FVOE (Cons. Stato n. 2844 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le risultanze del FVOE fanno fede sino a querela di falso in ordine alla regolarità fiscale e contributiva dell’operatore economico e vincolano la stazione appaltante, che non è tenuta ad attivare alcun contraddittorio procedimentale né a svolgere verifiche ulteriori. Grava sull’operatore l’onere della prova del possesso continuativo del requisito per l’intera durata della gara. La causa di esclusione non opera solo se il pagamento, l’impegno vincolante o l’estinzione del debito si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Una certificazione tardiva che non copra l’intero arco temporale rilevante è irrilevante.

Il Fatto

Una società affidataria di servizi giornalistici partecipava alla procedura negoziata senza bando indetta da un Comune per l’affidamento di servizi di informazione a mezzo agenzie di stampa, articolata in due lotti. All’esito delle graduatorie la stazione appaltante la escludeva, sul rilievo di una irregolarità fiscale emersa dal fascicolo virtuale dell’operatore economico.

La società impugnava l’esclusione davanti al TAR Toscana, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, deducendo l’omessa considerazione di un concordato preventivo con continuità aziendale omologato e integralmente adempiuto prima della gara, la violazione del contraddittorio procedimentale e l’illegittimità del recepimento acritico dell’esito binario del FVOE.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023 esclude dalla gara l’operatore che abbia commesso violazioni gravi e definitivamente accertate degli obblighi fiscali e contributivi, rinviando per la relativa nozione all’Allegato II.10. La causa di esclusione non opera se l’operatore ha pagato, si è impegnato in modo vincolante a pagare o ha comunque estinto il debito, purché ciò si sia perfezionato anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. L’art. 91, comma 3, lett. a) impone inoltre di dichiarare i requisiti generali e di mantenerli per l’intera durata della gara.

Nel caso concreto il FVOE riportava esito negativo alle date del 21 luglio e del 1° agosto 2025. La società ha prodotto in appello una certificazione dell’Ufficio Riscossione del 27 novembre 2025, attestante un debito residuo inferiore a euro 5.000. Il Collegio la ritiene irrilevante: essa nulla dice sulla situazione fiscale dal momento della presentazione dell’offerta fino a quella data, e non prova quindi l’adempimento del concordato. L’esclusione è pertanto legittima, essendo fondata su un’attestazione che fa fede sino a querela di falso, come già affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 7378 del 2024.

Quanto al dedotto difetto di contraddittorio, il motivo è infondato. Poiché le risultanze del FVOE vincolano la stazione appaltante, grava sull’operatore l’onere di verifica della loro veridicità e, se del caso, di impugnazione. Non è configurabile un obbligo dell’Amministrazione di dubitare dell’attestazione in assenza di querela di falso, né un onere desumibile dagli artt. 1175 e 1337 cod. civ. Il Collegio esclude anche la necessità di conformarsi alla Delibera ANAC n. 464/2022, non vincolante e comunque superata dalla successiva disciplina che non prevede il contraddittorio in questa fattispecie.

Infine, il Collegio respinge le censure sulla mancata verifica autonoma della soglia del debito e della definitività dell’accertamento. L’appellante non ha assolto all’onere di provare l’ininterrotto possesso del requisito di regolarità fiscale. In virtù del principio di autoresponsabilità, l’Amministrazione non può supplire alle carenze probatorie dell’operatore. Non risulta provata alcuna estinzione, pagamento o impegno vincolante anteriore alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, con conseguente insussistenza della violazione dell’art. 96 d.lgs. n. 36/2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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