Revoca patente per tre anni e rilascio in pendenza di giudizio (TAR Puglia n. 1258 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Decorso il termine triennale previsto dall’art. 120, comma 3, cod. str., non viene meno il potere discrezionale del Prefetto di pronunciarsi sull’istanza di rilascio del nulla osta al conseguimento di una nuova patente di guida, né la giurisdizione del giudice amministrativo sulla relativa determinazione, pur in assenza della riabilitazione penale. Qualora nel corso del giudizio sopravvenga un provvedimento amministrativo che soddisfi in modo pieno e irretrattabile l’interesse azionato, il ricorso è dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. La declaratoria di cessazione definisce la controversia nel merito, ma non impedisce di porre le spese a carico dell’Amministrazione in ragione della soccombenza virtuale, quando l’iniziale fondatezza del ricorso risulti evidente.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato alla Prefettura di Brindisi, il 12 settembre 2024, istanza di rilascio del nulla osta al conseguimento di una nuova patente di guida. Il titolo precedente era stato revocato con decreto prefettizio a seguito di una condanna, divenuta irrevocabile nel 2004, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e della connessa misura di sicurezza della libertà vigilata.
Con nota del 18 settembre 2024 la Prefettura ha riscontrato in modo sfavorevole l’istanza, dichiarandola inammissibile. Il ricorrente ha impugnato tale nota davanti al TAR, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 120 cod. str. La difesa erariale ha eccepito il difetto di giurisdizione e l’assenza di natura provvedimentale dell’atto, chiedendo in subordine il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
In sede cautelare il Collegio aveva già sospeso la nota prefettizia, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui, dopo il termine triennale dell’art. 120, comma 3, cod. str., permane il potere discrezionale del Prefetto di provvedere sull’istanza di nulla osta, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, anche in mancanza della riabilitazione penale.
Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha prodotto una nota del 17 luglio 2025 con cui la Motorizzazione Civile ha comunicato che l’interessato aveva superato l’esame di guida il 6 novembre 2024, conseguendo il titolo abilitativo. La difesa erariale ha precisato a verbale che il rilascio non era subordinato all’esito del contenzioso e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha qualificato la sopravvenienza come integralmente satisfattiva della pretesa azionata. Ha richiamato il principio per cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito quando l’attività amministrativa successiva soddisfi in modo pieno e irretrattabile l’interesse legittimo, sì da non residuare alcuna utilità alla decisione di merito (Cons. Stato, sez. V, n. 823 del 2024).
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione resistente in applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., ravvisando la soccombenza virtuale nell’evidente iniziale fondatezza del ricorso, alla quale la P.A. si è nel corso del giudizio pienamente conformata, e liquidandole in euro duemila oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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