Cessazione della materia per sopravvenuta adozione dei provvedimenti richiesti (TAR Puglia n. 340 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta adozione dei provvedimenti amministrativi idonei a soddisfare integralmente la pretesa azionata comporta la cessazione della materia del contendere, anche quando tali provvedimenti siano stati emanati in pendenza di lite. In tal caso il ricorrente non ha più interesse alla decisione sull’obbligo di provvedere. Ai fini delle spese, il giudice applica il principio della soccombenza virtuale e condanna l’amministrazione rimasta inerte, avendo questa violato l’obbligo di concludere il procedimento nel termine di legge.
Il Fatto
Il Comune di Massafra ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. per accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti su due distinte richieste/diffida. Con la prima, risalente al 31.3.2023, l’Ente ha chiesto la determinazione definitiva, per le annualità 2018-2020, della tariffa di conferimento presso l’impianto di trattamento dei rifiuti indifferenziati sito in Massafra e della quota percentuale di ristoro ambientale a esso dovuta. Con la seconda, del 16.2.2024, ha chiesto la quantificazione di quanto dovuto a titolo di ristoro ambientale anche per le successive annualità.
Il ricorrente ha domandato la declaratoria dell’obbligo di provvedere, l’ordine di conclusione dei procedimenti entro un termine assegnato e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Si sono costituite l’Agenzia e la società affidataria dell’impianto.
La Motivazione della Corte
All’udienza camerale la difesa del Comune ha chiesto dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere. Il Tribunale ha riletto in tal senso anche la memoria depositata dalla parte, nella quale si dava atto dell’emissione, solo in data 15.5.2024 e dunque dopo l’instaurazione del giudizio, della Determina Dirigenziale AGER n. 112 del 15 maggio 2024.
Il Collegio ha verificato la documentazione in atti. L’Agenzia ha adottato una prima determina, n. 41 del 9.2.2024, recante la determinazione della tariffa di conferimento per il periodo luglio 2017 – dicembre 2023, e successivamente la determina n. 112 del 15.5.2024, avente a oggetto la piattaforma di Massafra, con determinazione del ristoro ambientale per il medesimo arco temporale e rideterminazione delle tariffe di conferimento.
Le due determine, complessivamente considerate, soddisfano integralmente la pretesa azionata. L’Agenzia ha in tal modo superato l’inerzia contestata e individuato sia la tariffa di conferimento dovuta per gli anni 2017-2023, sia il ristoro ambientale spettante al Comune per lo stesso periodo. Tanto basta, sul piano processuale, per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Sulle spese, il Comune ha insistito per la condanna delle controparti. Il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale e ha posto le spese a carico dell’Agenzia resistente, liquidandole in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Elemento determinante è che la seconda determina è stata adottata solo dopo l’introduzione del contenzioso. Il Collegio ha invece disposto l’integrale compensazione rispetto alla società affidataria, atteso il ruolo processuale di questa, limitatasi a costituirsi senza svolgere controdeduzioni di merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.