Errore revocatorio e interpretazione del giudicato interno (Cass. civ. Sez. V n. 14690 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione, il discrimine tra l’errore revocatorio e l’errore di diritto risiede nel carattere meramente percettivo del primo e nell’assenza di quell’attività di valutazione che rappresenta, per contro, l’indefettibile tratto distintivo del secondo. L’errore revocatorio non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione, rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio. Non integra l’errore revocatorio la doglianza che investa il corretto intendimento, da parte del giudice, della portata della sentenza di appello e delle censure svolte in sede di impugnazione, trattandosi di errore di interpretazione e valutazione degli atti. In particolare, l’erronea valutazione in ordine all’esistenza di un giudicato interno equivale a ignoranza della regula iuris e rileva come errore di diritto, risultando assimilabile alla falsa applicazione di norma di diritto.

Il Fatto

La vicenda origina da avvisi di accertamento ICI per gli anni dal 2004 al 2008, relativi a immobili di proprietà di una fondazione culturale, alcuni dei quali locati a una società di ristorazione e altri a una società consortile. La Commissione tributaria regionale, nel 2013, aveva dichiarato illegittimi gli avvisi riferiti ai soli immobili locati alla società consortile, riconoscendo il presupposto dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, e legittimi quelli relativi agli immobili locati alla società di ristorazione.

Il Comune ricorse per cassazione e la Fondazione propose ricorso incidentale. Con ordinanza n. 4219/2019 la Suprema Corte accolse il ricorso principale, rigettò quello incidentale e decise nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Avverso tale ordinanza la Fondazione ha proposto ricorso per revocazione, articolato in tre motivi, cui il Comune ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione del confine tra errore revocatorio ed errore di diritto. Richiamando le Sezioni Unite n. 31032 del 2019, ribadisce che l’errore revocatorio deve consistere in un errore di percezione, avere rilevanza decisiva, rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della rilevabilità dal mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti, senza ricorrere ad argomentazioni induttive o a indagini ermeneutiche.

Con il primo motivo la ricorrente sosteneva che la Corte, nella precedente ordinanza, era incorsa in una svista percettiva non rilevando che le censure erano inammissibili per carenza di interesse, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata. La Corte osserva che si tratta di una mera doglianza circa il corretto intendimento della portata della sentenza di appello e della censura del Comune: un supposto errore di interpretazione e valutazione degli atti, non un vizio revocatorio.

Sul punto la Corte richiama un principio consolidato: non è configurabile l’errore revocatorio quando la parte abbia denunciato l’erroneo accertamento dell’esistenza di un giudicato, anche interno. Il giudicato, in quanto fissa la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici; la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma va assimilata all’interpretazione delle norme giuridiche. L’erronea valutazione sulla relativa esistenza equivale a ignoranza della regula iuris e rileva come errore di diritto, sostanzialmente assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che la precedente ordinanza sia incorsa in una svista percettiva per l’omesso esame delle circostanze fattuali dedotte nel controricorso. La Corte aveva incentrato l’indagine sull’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, escludendo altre ipotesi agevolative, e non risultava che la società avesse allegato e provato i relativi presupposti, vertendosi in ipotesi di fattispecie impeditiva del sorgere della pretesa tributaria.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile, poiché il supposto errore revocatorio è collegato a profili inerenti all’esatta interpretazione e portata della sentenza di appello, quindi ad aspetti prettamente valutativi e di diritto. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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