La revocazione per errore di fatto non copre gli errori di giudizio (Cass. civ. Sez. 5 n. 9410 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., applicabile alla Corte di cassazione tramite il rinvio dell’art. 391-bis c.p.c., consiste esclusivamente nell’erronea presupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto storico, risultante in modo incontrovertibile dagli atti di causa, e deve essere decisivo, evidente e non cadere su un punto controverso. Sono pertanto escluse dall’area del vizio revocatorio le censure che investono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, sostanziali o processuali, nonché gli errori di giudizio o di valutazione, formatisi anche sulla base di una pretesa errata lettura degli atti interni al giudizio di legittimità. L’impugnazione per revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo nell’ipotesi di mera svista percettiva, immediatamente percepibile, mentre la censura circa l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali integra un error in iudicando, come tale non deducibile in sede revocatoria.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato per cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria che, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento IMU per l’anno d’imposta 2015. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 9269/2025, aveva tuttavia dichiarato improcedibile il ricorso, in quanto non depositato con modalità telematiche, non ricorrendo i presupposti derogatori previsti dall’art. 196-quater, comma 4, disp. att. c.p.c. Avverso tale pronuncia, la ricorrente ha proposto ricorso per revocazione, deducendo l’avvenuto deposito del ricorso sia in via telematica sia in cartaceo, l’errata percezione del merito della controversia e l’illegittimità della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ricostruito il perimetro dell’errore di fatto revocatorio applicabile alle proprie decisioni. Ha precisato che l’errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., riguarda solo la falsa percezione di fatti storici, mentre la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, integra un error in iudicando non sindacabile in sede di revocazione. Ha inoltre escluso che possano costituire vizio revocatorio gli errori di giudizio o di valutazione, formatisi sulla base di una pretesa errata interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui la revocazione delle sentenze di legittimità è ammessa solo per «sviste» o «puri equivoci» percettivi su fatti non controversi, non potendo rilevare un errore che implichi un benché minimo margine di apprezzamento o di giudizio. Ha altresì escluso la configurabilità del vizio revocatorio quando la pronuncia sia effettivamente intervenuta sul motivo, anche se la motivazione non abbia specificamente esaminato tutte le argomentazioni svolte a sostegno della censura: in tal caso si verte in un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto del ricorso, ossia in un errore di giudizio.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che la dedotta violazione dell’obbligo di deposito telematico degli atti processuali, previsto dall’art. 196-quater disp. att. c.p.c., costituisce una censura in diritto, del tutto estranea al perimetro dell’errore revocatorio e, comunque, infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre precisato che la decisione in rito di improcedibilità del ricorso esclude la possibilità di un errore percettivo sul merito, non essendo stato esaminato dalla Corte. Quanto alla condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende, essa è stata ritenuta la mera conseguenza dell’applicazione dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., che richiama l’art. 96, quarto comma, c.p.c., in caso di decisione conforme alla proposta di definizione anticipata.
La Corte ha infine disatteso l’istanza di riunione con un distinto giudizio, avente ad oggetto un’altra ordinanza di legittimità, e ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione dell’esecutività dell’ordinanza impugnata, trattandosi di pronuncia di rigetto non suscettibile di esecuzione. Ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., nonché alla corresponsione del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
- Art. 391-bis c.p.c. – Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione