ICI su area demaniale: obbligo di notifica della rendita al concessionario intestatario (Cass. civ. Sez. V n. 14693 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, ai sensi dell’art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, l’Agenzia del territorio è tenuta a notificare l’atto di attribuzione o di modifica della rendita catastale al concessionario dell’area demaniale marittima che risulti tra gli intestatari catastali del bene. La legittimità dell’avviso di accertamento è pertanto subordinata all’avvenuta notificazione dell’atto di classamento al concessionario, rimasto estraneo alla procedura DOCFA, in ossequio agli obblighi di informazione gravanti sull’Amministrazione secondo l’art. 6 della legge n. 212 del 2000. Il principio della superfluità della notifica opera solo quando la rendita sia utilizzata nei confronti dello stesso soggetto che l’ha proposta in sede DOCFA.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ICI per l’annualità 2007, relativo a un’area demaniale situata nel porto di un comune, di proprietà dell’Autorità portuale e attribuita in concessione alla società contribuente. Quest’ultima aveva lamentato la mancata notifica della nuova rendita catastale posta a base della liquidazione del tributo e l’erronea quantificazione del valore imponibile.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione Tributaria Regionale, in riforma, aveva accolto l’appello dell’ente locale, affermando l’insussistenza dell’obbligo di notifica della rendita alla concessionaria rimasta estranea alla procedura DOCFA. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi; il comune ha resistito con controricorso, eccependo il giudicato esterno.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende preliminarmente l’eccezione di giudicato esterno, poiché la decisione invocata concerne la classificabilità in categoria D) delle aree scoperte, mentre nel caso in esame è controverso l’obbligo della previa notifica della rendita al concessionario che non ha partecipato alla procedura DOCFA.

Il primo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza per omesso esame delle deduzioni difensive, è dichiarato inammissibile: gli apprezzamenti di fatto e la scelta tra le risultanze probatorie sono riservati al giudice del merito, che non è tenuto a confutare tutte le deduzioni, dovendosi ritenere implicitamente disattesi i rilievi logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Il secondo motivo è invece fondato, con assorbimento delle residue doglianze. La Corte dà continuità al principio secondo cui, in tema di ICI, l’Agenzia del territorio è tenuta a notificare l’atto di attribuzione o modifica della rendita catastale al concessionario dell’area, ove risulti tra gli intestatari catastali del bene (Cass. n. 807 del 2018, successivamente ribadita da Cass. n. 14025 del 2019 e Cass. n. 23369 del 2022). Sussiste dunque in capo all’Amministrazione finanziaria l’obbligo di notifica a chi, come il concessionario dell’area demaniale marittima, sia soggetto passivo dell’imposta e figuri tra gli intestatari catastali, in ossequio agli obblighi di informazione ex art. 6 della legge n. 212 del 2000.

Nel caso concreto risulta che tra gli intestatari della partita catastale figura anche il concessionario, che pertanto aveva diritto alla notifica dell’atto attributivo della rendita, in quanto rimasto estraneo alla procedura DOCFA. Non è utile richiamare il diverso orientamento (Cass. n. 21505 del 2010), poiché il principio della superfluità della notifica opera solo quando la rendita sia usata per la liquidazione del tributo nei confronti dello stesso soggetto che l’ha proposta: la rendita si presume nota a chi l’ha richiesta, non a un soggetto diverso, pur legittimato passivo.

È parimenti irrilevante che la concessionaria fosse consapevole della provvisorietà della precedente liquidazione o della pendenza del procedimento di attribuzione, incombendo in ogni caso sull’Amministrazione l’onere di comunicare gli esiti del nuovo classamento. La Corte accoglie quindi il secondo motivo, respinge il primo, assorbe i restanti, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente, compensando le spese di merito e condannando l’ente comunale alla refusione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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