Conguaglio del contributo di costruzione: natura paritetica del rapporto e prescrizione decennale (TAR Puglia n. 224 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione ai sensi dell’art. 16 d.P.R. n. 380/2001 non hanno natura autoritativa, ma costituiscono esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria del Comune, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico. La pretesa è soggetta al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., decorrente dal rilascio del titolo edilizio. Nell’ambito del rapporto paritetico, l’amministrazione può sempre rideterminare l’importo del contributo, anche in danno del privato, senza applicazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Le delibere comunali di adeguamento degli oneri di urbanizzazione si applicano solo ai permessi rilasciati dopo la loro adozione; diverso regime vale per il costo di costruzione, quando i costi-base sono fissati direttamente dalla regione e le delibere comunali eventuali operano solo per la parte di incremento o riduzione, senza effetto retroattivo.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la nota con cui il Comune richiedeva il pagamento di un conguaglio del contributo di costruzione per un permesso di costruire rilasciato nel 2010. Con motivi aggiunti contestava anche la successiva rideterminazione dell’importo. L’amministrazione, a rettifica della prima richiesta, aveva applicato una diversa base imponibile per il calcolo del costo di costruzione, riducendo la somma dovuta. Il ricorrente eccepiva la prescrizione del credito, la violazione dell’art. 16 d.P.R. n. 380/2001 e dei principi sull’irretroattività delle delibere comunali, deducendo altresì un preteso autovincolo dell’ente alla determinazione del contributo sino al certificato di agibilità.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso per la sopravvenuta nuova determinazione comunale, che aveva rettificato l’errore di calcolo del costo base aggiornato, facendo venire meno l’interesse alla censura originaria. Sulle residue doglianze, il tribunale ha escluso la fondatezza dell’eccezione di prescrizione, rilevando che il diritto alla riscossione degli oneri si prescrive in dieci anni dal rilascio del titolo edilizio, avvenuto nel gennaio 2010, sicché la richiesta del 2019 era tempestiva.
Quanto all’an debeatur, il tribunale ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 12/2018, secondo cui la determinazione del contributo di costruzione non è espressione di potestà autoritativa, ma si colloca in un rapporto obbligatorio paritetico. Ne deriva che l’amministrazione può rideterminare l’importo, anche in sfavore del privato, entro il termine di prescrizione decennale, senza incorrere in decadenze previste per l’autotutela provvedimentale. Il Comune è però tenuto a liquidare il contributo in modo corretto e sollecito sin dall’origine, a tutela dell’affidamento del privato.
Il tribunale ha distinto la disciplina degli oneri di urbanizzazione da quella del costo di costruzione. Per i primi, le delibere comunali di adeguamento non possono applicarsi ai permessi rilasciati anteriormente alla loro adozione, poiché un adeguamento ex post si tradurrebbe in un’alea insopportabile per il privato. Per il costo di costruzione, invece, i costi-base fissati dalla regione si applicano direttamente, mentre le delibere comunali che se ne discostano hanno carattere eventuale e non retroattivo, operando solo sulla parte di incremento o riduzione. Nel caso di specie, il conguaglio richiesto trovava fondamento nella legge regionale pugliese n. 1/2007, senza adeguamenti, in conformità alla normativa vigente al rilascio del titolo.
Infine, il collegio ha respinto il motivo relativo all’autovincolo dell’amministrazione, osservando che l’originaria quantificazione era avvenuta con espressa riserva di conguaglio e che l’indicazione del certificato di agibilità non assume valore di obbligazione contrattuale, ma di termine ordinatorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto, con compensazione delle spese per l’errore di calcolo inizialmente commesso dall’ente.
Nota della Redazione
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