Improcedibilità del ricorso avverso la graduatoria per la mancata impugnazione del riesame confermativo (TAR Abruzzo n. 401 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria e di attribuzione dei punteggi quando l’amministrazione, in esecuzione di un’ordinanza cautelare, abbia riesaminato il progetto del ricorrente con un provvedimento che ne conferma la valutazione, e tale nuovo atto, che incide direttamente e attualmente sulla posizione sostanziale, non sia stato tempestivamente impugnato. La declaratoria di improcedibilità investe anche il ricorso incidentale proposto dal controinteressato, sia quando l’eventuale accoglimento delle sue censure non gli arrecherebbe alcun vantaggio in graduatoria, sia quando la sua domanda di annullamento del punteggio altrui sia espressamente condizionata all’accoglimento del ricorso principale.

Il Fatto

Il Comune di Nocciano partecipava al bando regionale per la concessione di contributi ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti per interventi di rigenerazione urbana sostenibile. Il progetto presentato otteneva un punteggio non sufficiente per l’iscrizione in graduatoria in posizione utile ai fini del finanziamento.

L’ente impugnava gli atti del procedimento, deducendo che la commissione non aveva predisposto una griglia di valutazione per l’applicazione dei criteri del bando e che i giudizi erano espressi con un voto numerico privo di motivazione. Si costituivano la Regione e i Comuni controinteressati; il Comune di San Salvo, collocato in posizione utile, proponeva ricorso incidentale, eccependo l’inammissibilità del ricorso principale e contestando sia i punteggi attribuiti al progetto del ricorrente sia quelli riconosciuti al proprio progetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rilevava che, con ordinanza cautelare, era stato ordinato il riesame della valutazione del progetto del Comune ricorrente, con l’obbligo di esplicitare, per ciascun criterio, le motivazioni che giustificavano il punteggio attribuito. Tale riesame si era concluso con un provvedimento del 31 marzo 2026 che confermava la valutazione già espressa e, quindi, la posizione in graduatoria.

Poiché il nuovo provvedimento di riesame non era stato impugnato, il giudice ne ravvisava la natura di atto idoneo a superare e sostituire, nella parte lesiva, la graduatoria e i verbali originariamente impugnati. Ne derivava la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente all’annullamento degli atti gravati, atteso che tale annullamento non gli avrebbe procurato alcuna utilità concreta, essendo ormai consolidata la valutazione confermata dal riesame non impugnato.

La stessa conclusione valeva per il ricorso incidentale del Comune di San Salvo: l’accoglimento delle sue censure, volte a ridurre il punteggio del Comune di Nocciano, non gli avrebbe recato alcun vantaggio, poiché esso già precedeva il ricorrente in graduatoria. Parimenti improcedibile era la domanda di annullamento del punteggio del proprio progetto per il criterio 1.3, risultando espressamente condizionata all’accoglimento dell’analoga domanda proposta dal ricorrente principale.

La declaratoria di improcedibilità di entrambi i ricorsi, conseguente alla mancata impugnazione del riesame confermativo, era ulteriormente avvalorata dall’avviso già dato alle parti della possibilità di definizione del giudizio in rito. L’esito processuale giustificava la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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