Esame di abilitazione online: voto numerico unico e verbale non sottoscritto (TAR Emilia-Romagna n. 124 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico attribuito dalla commissione esaminatrice alle prove di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa e contiene in sé la propria motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni. L’omessa verbalizzazione dei voti espressi da ciascun commissario non determina l’annullamento del giudizio di non idoneità, quando il voto riportato nel verbale sia espressione di una volontà collegiale unanime e non risulti un dissenso espresso. La mancata sottoscrizione del verbale da parte del segretario, quando il documento richiami un registro allegato sottoscritto da tutti i commissari e riporti le domande somministrate, integra una mera irregolarità formale e non la nullità per mancanza di un elemento essenziale del provvedimento ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990. Chi sostiene un esame a distanza assume l’onere di munirsi di adeguati mezzi informatici e deve provare che il malfunzionamento del collegamento abbia alterato la prova.

Il Fatto

Il ricorrente sosteneva l’esame per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista con modalità online e riportava un punteggio insufficiente, inferiore al minimo richiesto per il superamento. Presentava quindi istanza di autotutela per la revoca del provvedimento di non abilitazione, deducendo problemi audio e tecnici insorti durante la prova, e chiedeva di visionare la registrazione dell’esame. Rigettate l’istanza di accesso e quella di annullamento in autotutela, proponeva ricorso.

Le censure investivano la nullità del giudizio di inidoneità per difetto di sottoscrizione dei verbali, l’illegittimità del verbale per mancata annotazione delle difficoltà di connessione e la mancata sommatoria delle votazioni dei singoli commissari. L’Università si costituiva sostenendo l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto le questioni processuali. Il motivo relativo all’asserita scorretta composizione della sottocommissione, introdotto con la memoria conclusionale, è dichiarato inammissibile perché tardivo. Parimenti impropria è la domanda risarcitoria, formulata soltanto nella medesima memoria.

Sulla prima censura, il Collegio richiama l’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, che individua la nullità nella mancanza di un elemento essenziale del provvedimento. Nel caso concreto il verbale, sottoscritto dal Presidente della commissione, richiama il registro allegato con i punteggi, la cui parte relativa al candidato risulta sottoscritta da tutti i commissari, compreso il segretario verbalizzante. La paternità dei documenti e la volontà della commissione sul voto sono dunque correttamente verbalizzate. La mancata sottoscrizione del verbale integra una mera irregolarità formale e non la nullità dedotta.

Quanto alla seconda censura, il Tribunale rileva l’assenza di prova dei problemi di collegamento che la commissione avrebbe dovuto percepire. I partecipanti all’esame a distanza dovevano assumersi l’onere di dotarsi di adeguati mezzi informatici, secondo le istruzioni ministeriali richiamate. Sulla scorta del precedente del Consiglio di Stato n. 17209/2022, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio o almeno secondo il criterio del più probabile che non, che la prova fosse stata alterata dal malfunzionamento della connessione. Onere non assolto.

Il terzo motivo è dichiarato palesemente tardivo, perché introduce una valutazione sulla legittimità dell’operato della commissione rispetto a un provvedimento cristallizzatosi per l’inutile decorso del termine di sessanta giorni per l’azione caducatoria. Nel merito sarebbe comunque infondato: secondo la giurisprudenza costante, richiamata con il precedente TAR Milano n. 2270/2016, il voto numerico sintetizza il giudizio tecnico discrezionale e contiene in sé la propria motivazione. L’omessa verbalizzazione dei voti individuali non determina l’annullamento quando il voto esprime una volontà collegiale unanime e non vi sia dissenso espresso, come affermato da TAR Lombardia, Milano, n. 2536/2012, da questo Tribunale con la sentenza n. 990/2024 e dal TAR Milano n. 2340/2024. L’assegnazione a ciascun commissario di un punteggio massimo non impone, in assenza di una previsione normativa o autoregolamentare, l’esplicitazione dei voti singoli.

Il ricorso è dunque respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in favore dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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